Accertamento, riscossione e contenzioso
07 Giugno 2025
L’aggiornamento della classificazione delle attività economiche ATECO 2025 ha sollevato dubbi rilevanti sull’impatto di tale variazione ai fini della permanenza nel regime di concordato preventivo biennale (CPB), introdotto e disciplinato dal D.Lgs. 13/2024.
La questione verte sulla rilevanza, ai fini della permanenza nel regime CPB, del semplice cambio di codice attività, dovuto a esigenze classificatorie e non a mutamenti sostanziali dell’operatività aziendale. Il tema risulta di particolare attualità a seguito della pubblicazione, il 28.05.2025, di una Faq ufficiale dell’Agenzia delle Entrate, che fornisce una risposta articolata e chiarificatrice.
Si ricorda, infatti, che l’art. 21, c. 1, lett. a) D.Lgs. 13/2024 dispone che la cessazione anticipata del CPB interviene quando, durante il biennio concordatario, si verifica una “modifica dell’attività svolta” rispetto al periodo d’imposta precedente il biennio stesso. Tuttavia, la norma precisa che tale effetto non si determina qualora per le nuove attività sia prevista l’applicazione del medesimo indice sintetico di affidabilità fiscale (ISA) di cui all’art. 9-bis D.L. 50/2017.
Il recente aggiornamento ATECO 2025, divenuto operativo per i periodi d’imposta 2024 e 2025, ha frequentemente comportato, per molti contribuenti, una variazione del codice attività e del connesso ISA, ponendo il dubbio se tale evento possa integrare l’ipotesi di cessazione del CPB.