Paghe e contributi
08 Marzo 2025
La Corte di Cassazione, con sentenza 14.12.2024, n. 32568, meglio perimetra le disposizioni Enpaia relativamente agli Enti pubblici.
La Corte di Cassazione ha chiarito che, per l’ambito impiegatizio, gli Enti pubblici sono tenuti alla contribuzione presso l’Enpaia limitatamente alle imprese o aziende agricole in esercizio presso l’ente. In altri termini, affinché sorgano gli obblighi verso l’Enpaia, risulta necessario che l’attività agricola, svolta in via strumentale dall’Ente pubblico, abbia natura d’impresa; a tale scopo, non rileva quindi la sola tipologia di attività svolta, che comunque deve riguardare l’ambito agricolo, ma occorre che la stessa sia esercitata da imprese o aziende agricole, quindi nel rispetto del criterio di imprenditorialità di cui all’art. 2135 c.c..
A statuirlo è la sentenza 14.12.2024, n. 32568, riguardante alcuni lavoratori, inizialmente dipendenti dell’ente Foreste, con inquadramento previdenziale Inps come dipendenti di enti pubblici, i quali avevano visto accertato il loro diritto a conseguire verso l’Enpaia le somme accantonate nel conto individuale, in seguito al passaggio di contribuzione presso l’Inps, dovuto al subentro quale datore di lavoro di una nuova Agenzia in sostituzione di detto Ente, a quel punto estinto, per effetto della legge regionale di competenza.