IVA
29 Agosto 2025
Oltre al pagamento dell’Iva in dogana è necessario utilizzare i beni importati nell’esercizio dell’attività propria, così da realizzare il nesso diretto ed immediato tra operazioni attive e operazioni passive inerenti all’attività d’impresa
Con la Risposta 19.08.2025 n. 213 l’Agenzia delle Entrate ha ribadito un aspetto determinante relativo all’Iva all’importazione: il diritto alla detrazione non dipende esclusivamente dalla proprietà dei beni introdotti in Italia, ma dal ruolo del soggetto passivo che sostiene effettivamente l’onere dell’imposta e dal collegamento di tale costo con l’attività economica svolta.
Il punto cruciale riguarda la natura dell’obbligazione doganale. L’Iva dovuta in dogana grava sul soggetto che procede all’importazione e che viene individuato come debitore nei confronti dell’autorità doganale. È quindi questo soggetto passivo ad assumere la legittimazione alla detrazione, anche se non risulta proprietario formale dei beni. In altri termini, ciò che rileva è che l’Iva assolta sia strettamente connessa a operazioni imponibili a valle, in modo da rispettare il principio di neutralità.