Altre imposte indirette e altri tributi
28 Giugno 2025
Con la circolare 4.06.2025, n. 7/E l’Agenzia delle Entrate chiarisce le modalità applicative della nuova disciplina in materia di imposta di bollo sulle comunicazioni relative ai contratti di assicurazione sulla vita prevista dalla legge di Bilancio 2025.
Con la circolare 4.06.2025, n. 7/E l’Agenzia delle Entrate ha chiarito le novità introdotte dalla legge di Bilancio 2025 (L. 207/2024) sull’imposta di bollo applicabile alle comunicazioni relative ai contratti di assicurazione sulla vita, con effetti per le imprese assicurative, i sottoscrittori e gli operatori finanziari.
Con la legge di Bilancio 2025 è stato superato il precedente regime, che prevedeva il pagamento dell’imposta esclusivamente al momento del riscatto o del rimborso della polizza. Infatti, a partire dal 1.01.2025, l’imposta di bollo dovuta sui prodotti assicurativi dei rami vita III (polizze indicizzate a fondi interni o altri parametri) e V (polizze di capitalizzazione) deve essere versata annualmente dalle compagnie assicurative.
L’ammontare dell’imposta, confermata nella misura del 2 per mille sul valore di mercato, dovrà essere versata annualmente e potrà essere dedotto dalla prestazione erogata alla scadenza o al momento del riscatto.