Altre imposte indirette e altri tributi

31 Ottobre 2025

Imposta di bollo sulle fatture: la scadenza del 31 ottobre

Dopo il 31.10.2025 diventa definitivo l’elenco B predisposto dall’Agenzia delle Entrate con il calcolo del bollo sulle fatture del terzo trimestre 2025 per le quali a dispetto della natura indicata non è riportata la spunta "Imposta di bollo".

Il 31.10.2025 è la data limite per poter modificare i dati dell’imposta di bollo sulle fatture, esposti nell’elenco B del terzo trimestre 2025. L’elenco B contiene gli elementi identificativi delle fatture elettroniche nelle quali il cedente/prestatore non ha indicato l’assolvimento dell’imposta di bollo in contrasto con gli altri elementi emergenti dalla fattura.

Si tratta delle fatture con importi superiori a 77,47 euro non assoggettati a Iva e natura operazione:

– N2.1 e N2.2 (operazioni non soggette a Iva);

– N3.5 e N3.6 (operazioni non imponibili Iva);

– N4 (operazioni esenti Iva).

L’Agenzia delle Entrate procede al calcolo dell’imposta di bollo dovuta per le fatture ricevute nel periodo dal 1.07.2025-30.09.2025, sulla base dell’ultima modifica all’elenco B trasmessa entro il 31.10.2025. Nel caso in cui il contribuente abbia versato l’imposta di bollo per il trimestre già nel mese di ottobre non ha la possibilità di ulteriore modifica dell’elenco.

In assenza di modifiche, si intende confermato l’elenco B proposto dall’Agenzia delle Entrate. Le fatture elettroniche presenti in elenco riportano l’annotazione dell’assolvimento dell’imposta di bollo e tale informazione viene messa a disposizione nella scheda di dettaglio della fattura elettronica consultabile nell’area riservata del portale “Fatture e corrispettivi”. Tale annotazione può essere visualizzata dal contribuente o da un suo intermediario delegato nel dettaglio della fattura, nell’area riservata del portale “Fatture e corrispettivi”. Se necessaria, il contribuente può richiedere l’attestazione, prodotta in formato pdf/a, dell’assolvimento dell’imposta di bollo per una determinata fattura.

L’importo dovuto complessivo (allegato A delle fatture con spunta imposta di bollo SI’ ed allegato B delle fatture con spunta dimenticata) è elaborato ed evidenziato nell’area riservata del portale “Fatture e corrispettivi” entro il 15.11.2025. Il relativo versamento deve essere effettuato entro il 30.11.2025 con il codice tributo 2523. Il pagamento viene eseguito semplicemente indicando sull’apposita funzionalità web del portale “Fatture e corrispettivi” l’Iban corrispondente al conto corrente intestato al contribuente, sul quale viene così addebitato l’importo dell’imposta di bollo dovuta.

Entro la stessa data deve essere effettuato il versamento delle somme dovute per i primi 2 trimestri 2025 che il contribuente ha deciso di slittare perché di importo inferiore a 5.000 euro. I codici tributo da utilizzare per il versamento di quanto dovuto per i trimestri “slittati” sono quelli relativi ai trimestri per i quali l’imposta di bollo è dovuta, ossia 2521 (primo) e/o 2522 (secondo).

Occorre prestare attenzione alle fatture emesse in base agli artt. 7-ter e 7-bis D.P.R. 633/1972 e inviate allo SdI con codice destinatario XXXXXXX, per le quali l’imposta di bollo è dovuta (per importi superiori a 77,47 euro), ma il sistema non evidenzia la mancata spunta (SI’) della casella “Imposta bollo” nel file xml. Vengono infatti esplicitamente esclusi dall’allegato B i documenti elettronici emessi, utilizzando il tracciato della fattura elettronica ordinaria, per la comunicazione dei dati delle operazioni transfrontaliere verso operatori stranieri, che riportano nel tag “CodiceDestinatario” il valore “XXXXXXX”, in quanto il bollo potrebbe essere stato assolto con contrassegno telematico applicato sulla copia della fattura inviata al cliente.

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