Altre imposte indirette e altri tributi
03 Aprile 2025
Chiarimenti dell'Agenzia delle Entrate sulla tassazione degli accordi transattivi giudiziali senza trasferimento di diritti reali.
L’Agenzia delle Entrate, con la risposta 1.04.2025, n. 85, ha fornito importanti chiarimenti sul trattamento fiscale degli accordi transattivi finalizzati alla chiusura di liti giudiziali pendenti, con particolare riferimento all’individuazione della base “imponibile ai fini dell’imposta di registro”.
Il caso esaminato riguarda un ente subentrato nei rapporti attivi e passivi di Beta, inclusi i giudizi pendenti. L’ente intendeva concludere un accordo transattivo con la controparte che prevedeva la rinuncia all’appello incidentale e il pagamento di un contributo di 20.000 euro per “spese legali direttamente al legale” della controparte.
La questione centrale riguardava l’identificazione della base imponibile su cui applicare l’imposta di registro: se sul contributo spese di 20.000 euro, sull’importo richiesto in appello incidentale (12.785.380,80 euro) o sull’importo determinato nella sentenza di primo grado (2.166.150,74 euro).