Paghe e contributi

30 Novembre 2023

Imposta sulla rivalutazione TFR, prepariamoci alla compensazione

La dinamica dei tassi di interesse comporta che l’acconto sulla rivalutazione del TFR, commisurato ai tassi di dicembre 2022, sarà eccedente. Le aziende dovranno attrezzarsi nel 2024 con un certificatore per recuperare il credito.

Come è noto il TFR rimasto in azienda è soggetto a una rivalutazione annuale con un tasso costituito dall’1,5% in misura fissa e dal 75% dall’aumento dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, accertato dall’ISTAT, rispetto al mese di dicembre dell’anno precedente. L’art. 11, c. 3 D.Lgs. 47/2000 prevede che sulla rivalutazione sia applicata l’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi del 17%.

Per quanto riguarda gli aspetti che ci preme evidenziare, segnaliamo che il versamento per l’anno 2023 è dovuto a carico del sostituto di imposta ed è imputato a riduzione del fondo, in due scadenze:

  • la prima il 18.12.2023 (essendo il 16 un sabato) a titolo di acconto con Mod. F24, codice tributo 1712;
  • la seconda entro il 16.02.2024 a titolo di saldo sempre con Mod. F24, codice tributo 1713.

L’acconto di dicembre è determinato applicando un coefficiente di rivalutazione del 90% delle rivalutazioni maturate nell’anno precedente al lordo dell’imposta sostitutiva, considerando anche le rivalutazioni relative ai TFR eventualmente erogati nel corso del 2023 ai cessati (circ. 29/2001, cap. II, par. 1.1.2).

L’acconto è, pertanto, versato con un metodo storico che tiene implicitamente conto del coefficiente di rivalutazione 2022. In alternativa è possibile optare per un particolare metodo previsionale che prevede il riferimento al 90% delle rivalutazioni che maturano nello stesso anno 2023. La base di riferimento del metodo previsionale è quindi pari al coefficiente di rivalutazione 2022 applicato al 90% del TFR maturato al 31.12.2022 relativo ai dipendenti ancora in forza al 30.11.2023 comprendendo anche le rivalutazioni relative ai TFR eventualmente erogati nel corso del 2023 ai cessati.

Qualunque sia il metodo adottato, il calcolo della base imponibile incorpora il coefficiente di rivalutazione 2022 basato sull’indice ISTAT di dicembre 2022 che era pari a 11,3%. Il metodo previsionale può essere utile in caso di riduzione del personale, ma non è efficiente per mitigare la dinamica dei tassi di interesse dato che occorre, comunque, utilizzare il coefficiente dell’anno precedente.

Ebbene, il coefficiente di rivalutazione 2022 da utilizzare in fase di acconto risulta pari al 9,974576% (1,5 + 75% x Istat). Tale dato si sta confermando astronomico rispetto alle proiezioni per dicembre 2023 (ad ottobre il coefficiente era pari ad 1,884518).

Ecco, dunque, che nello scenario che si va profilando il versamento di dicembre risulterà fortemente eccedente determinando un conguaglio a credito nel prossimo Modello 770 da presentare nel 2024; sostanzialmente un finanziamento occulto all’Erario.

Il recupero di tale eccedenza avverrà in compensazione nel Mod. F24 con altri eventuali debiti nei limiti del plafond annuo. Tuttavia, l’art. 1, c. 574 L. 27.12.2013, n. 147 subordina l’utilizzo in compensazione dei crediti per importi superiori a 5.000 euro annui alla presenza del visto di conformità nella dichiarazione da cui il credito emerge. In alternativa all’apposizione del visto di conformità è possibile far sottoscrivere la dichiarazione dall’organo incaricato ad effettuare il controllo contabile.

Occorrerà, pertanto, non solo attendere, ma anche contattare un professionista per riavere quanto versato in eccesso.

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