Amministrazione e bilancio

10 Gennaio 2024

Imprese agricole: valutazioni di inizio anno

Le imprese agricole, con l’inizio del nuovo anno, devono affrontare le opportune valutazioni per decidere quale regime contabile è meglio applicare alla loro attività.

Le imprese agricole, con il nuovo anno, devono affrontare le opportune valutazioni per decidere quale regime contabile applicare. Nella fattispecie, coloro che stanno applicando il regime speciale di cui all’art. 34 D.P.R. 633/1972, devono verificare se conviene proseguire nel medesimo regime, oppure optare per quello ordinario. Viceversa, coloro che sono in regime ordinario da almeno 3 anni, hanno la facoltà di rientrare, se lo ritengono più conveniente, nel regime speciale agricolo.

Va, innanzitutto, ricordato che il regime Iva ordinario può essere scelto da tutti i produttori agricoli che non hanno i requisiti per accedere al regime speciale o che, pur avendone i requisiti, scelgono comunque di adottarlo per una maggiore convenienza. Il meccanismo di detrazione dell’Iva sulle vendite prevede lo scomputo dell’Iva sugli acquisti.

Il regime Iva speciale, invece, può essere applicato da tutti i produttori agricoli che cedono prodotti agricoli compresi nella Tabella A, parte I allegata al D.P.R. 633/1972. In questo caso, tali soggetti determinano l’Iva detraibile applicando all’ammontare delle cessioni imponibili un apposito coefficiente definito “percentuale di compensazione”. Va, altresì, sottolineato che il regime speciale risulta essere il regime naturale di applicazione dell’Iva per chi svolge attività agricola.

Premesso tutto ciò, come effettuare la valutazione? Maggiore è il divario a favore delle percentuali di compensazione, maggiore è la convenienza a rimanere nel regime speciale. Al contrario, più il margine è ridotto, meno risulta conveniente il regime speciale. Viene elencato qualche esempio per meglio comprendere:

  1. se la produzione necessita di rilevanti acquisti, in maggior parte soggetti all’aliquota ordinaria del 22%, il regime ordinario è più conveniente;
  2. se le materie prime necessarie all’attività sono prodotte prevalentemente nell’ambito della stessa azienda, il regime speciale è più conveniente;
  3. se l’azienda è in fase di espansione, in riferimento agli investimenti per l’acquisto di beni strumentali, che sono soggetti all’aliquota del 22%, il regime ordinario è più conveniente.

Il settore agricolo è interessato dalle disposizioni in materia di rettifica della detrazione, soprattutto per quanto concerne il mutamento del regime fiscale e riguarda tutti i beni esistenti nell’azienda, compresi quelli ammortizzabili.

  • Regime ordinario: per i produttori agricoli che optano per il regime ordinario, la finalità della norma è quella di consentire il recupero dell’Iva assolta sui beni in giacenza, ma non detratta per effetto della detrazione forfettizzata in base alle percentuali di compensazione.
  • Regime speciale: per i soggetti che intendono rientrare nel regime speciale occorre riversare l’imposta sui beni giacenti, per i quali l’Iva è stata regolarmente detratta nel regime ordinario, e che usufruiranno della detrazione forfettizzata per effetto del passaggio nel regime speciale.

L’ammontare delle rettifiche deve essere riportato nella dichiarazione annuale, quadro VF, rigo VF70.

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