Tributi locali
29 Maggio 2025
Con l’ordinanza 28.04.2025, n. 11095 la Corte di Cassazione conferma che il coniuge superstite è soggetto passivo Imu se titolare del diritto di abitazione sulla casa familiare, diritto che però non sorge se l’immobile è in comproprietà con un terzo.
Il coniuge superstite può essere soggetto passivo ai fini Imu qualora gli sia riconosciuto il diritto di abitazione sull’immobile adibito a residenza familiare, come previsto dall’art. 540, c. 2 c.c. Tuttavia, tale diritto non si configura nel caso in cui la casa familiare sia in comproprietà con un terzo soggetto estraneo alla coppia. È quanto chiarito nuovamente dall’ordinanza in commento, che conferma un principio già noto ma di rilevante impatto pratico.
Occorre ricordare, in primo luogo, che in base all’art. 1, c. 743 L. 160/2019, sono soggetti passivi Imu il proprietario dell’immobile o il titolare di un diritto reale di godimento – quali usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi o superficie. Con l’attribuzione di uno di questi diritti, l’onere fiscale si trasferisce al titolare del diritto reale, mentre il nudo proprietario ne resta escluso.
Tra tali diritti figura anche quello di abitazione, disciplinato dall’art. 1022 c.c., che consiste nella facoltà di abitare una casa di proprietà altrui per sé e per la propria famiglia. In ambito successorio, l’art. 540, c. 2, c.c. attribuisce al coniuge superstite il diritto di abitazione sull’abitazione familiare – e di uso sui relativi arredi – se l’immobile era di proprietà del defunto o comunque in comunione con il coniuge superstite.