Tributi locali
12 Luglio 2025
In caso di comproprietà con soggetti terzi non può essere applicata la riserva contenuta nell’art. 540 c.c. a favore del “coniuge superstite”.
Con la sentenza 2.05.2025, n. 3242 la Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, in riforma della sentenza emessa dalla Corte di giustizia tributaria di primo grado, ha evidenziato che, nel caso di un immobile in comproprietà (nel caso di specie di 2 fratelli), non può essere applicata la riserva a favore del coniuge superstite contenuta nell’art. 540 c.c.
La diatriba è nata dalla notifica, da parte di un Comune, di due accertamenti Imu per le annualità 2017 e 2018 a un contribuente, possessore di un immobile con il fratello, che vi risiedeva con la moglie: alla morte del fratello il contribuente ricorrente applicava la riserva contenuta nell’art. 540 c.c. a favore della moglie del defunto, invocando la sussistenza del diritto di abitazione.
L’art. 540 c.c. testualmente prevede che “Al coniuge, anche quando concorra con altri chiamati, sono riservati i diritti di abitazione sulla casa adibita a residenza familiare e di uso sui mobili che la corredano, se di proprietà del defunto o comuni”.
Il Comune lamentava la non corretta applicazione delle disposizioni dell’art. 540 c.c., in quanto l’immobile non era di proprietà del de cuius o in comproprietà tra questo e il coniuge, ma in comproprietà dei fratelli: non era possibile, quindi, l’applicazione della riserva a favore del coniuge superstite.