Tributi locali

16 Aprile 2024

Imu: la non agibilità del fabbricato non implica l’inagibilità

Con la sentenza n. 1955/2023 la Corte di Cassazione chiarisce il concetto di “immobile inagibile” ai fini tributari.

La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 1955/2023, offre un importante chiarimento, stabilendo che, ai fini Imu, un fabbricato privo di agibilità non può essere considerato automaticamente inagibile, e quindi avere accesso alle agevolazioni previste per la fattispecie. La vicenda trae origine dalla notifica di un avviso di accertamento Imu ad una società, proprietaria di un immobile per il quale il Comune non aveva rilasciato le concessioni edilizie in sanatoria, impedendone di fatto la vendita.

Da qui l’impugnazione dell’atto, evidenziando come, secondo il contribuente, fossero state negate dall’Ente le agevolazioni previste per gli immobili inagibili, consistenti nell’abbattimento del 50% della base imponibile. La società risultava soccombente sia in primo che in secondo grado, e da qui la decisione di rivolgersi alla Corte di Cassazione, adducendo le medesime considerazioni esposte nei due precedenti gradi di Giudizio.

I giudici della Suprema Corte evidenziano, in primo luogo, come l’inagibilità debba essere accertata dall’Ufficio Tecnico comunale con perizia a carico del proprietario o, in alternativa, tramite la presentazione di una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, ai sensi del D.P.R. 28.12.2000 n. 445. Gli immobili che possono applicare la riduzione, continuano i giudici, ed essere quindi considerati inagibili, sono quelli per i quali vengono a mancare i requisiti di cui all’art. 24, c. 1 D.P.R. 380/2001.

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