Agricoltura ed economia verde
18 Ottobre 2025
Approvato un emendamento che introduce il divieto nell'ambito della denominazione dei prodotti alimentari dell’utilizzo di nomi che richiamino i prodotti a base di carne, definiti "meat sounding", per gli alimenti di origine vegetale.
La Corte di Giustizia dell’Unione Europea (CGUE), con la sentenza 4.10.2024, causa C-438/23, aveva stabilito che l’uso di termini tradizionalmente associati ai prodotti animali per descrivere alimenti a base di proteine vegetali, come “bistecca di soia” o “burger vegetale”, è consentito a condizione che l’etichettatura sia chiara e non ingannevole, specificando l’origine vegetale del prodotto.
La Corte, basandosi sul Regolamento (UE) n. 1169/2011 (relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori), aveva, infatti, difeso il principio secondo cui il consumatore medio, se dotato di ragionevole attenzione, è in grado di comprendere la differenza tra i prodotti ove chiaramente indicata in etichetta. Pertanto, la CGUE aveva ritenuto che divieti generali e astratti ostacolassero la libera circolazione dei prodotti all’interno dell’Unione Europea.
Al contrario, il nuovo emendamento del Parlamento europeo introduce un divieto più netto e generalizzato: i “meat sounding” sono da utilizzare solo per prodotti a base di carne. La motivazione ufficiale di questa misura, fortemente sostenuta dal comparto zootecnico, è la medesima della CGUE, ovvero, la necessità di tutela dei consumatori per evitare possibili confusioni derivanti dall’uso di denominazioni tipiche della carne per prodotti vegetali, ma con maggiore intensità.
Iter burocratico e tempistiche per l’adeguamento – Nonostante l’approvazione dell’emendamento nell’ottobre 2025 la novità non è immediatamente esecutiva. Per la sua entrata in vigore, è necessario seguire un preciso iter burocratico a livello comunitario:
1) ratifica del Consiglio dell’Unione Europea;
2) pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.
Si stima, dunque, che, in assenza di intoppi burocratici, le aziende dovranno agire entro la fine del 2026, inizi del 2027, per ridefinire denominazioni, packaging, etichette e strategie di comunicazione commerciale, al fine di conformarsi alle nuove disposizioni.
L’approvazione dell’emendamento europeo, infatti, apre a una fase di transizione complessa per le aziende del settore plant-based col rischio concreto di perdere l’attrattiva verso i consumatori sensibili alla salute e all’ambiente. L’utilizzo dei termini meat sounding è stato storicamente funzionale a facilitare la comprensione del prodotto da parte del consumatore medio in quanto richiama la funzione o la forma (es. “burger” indica una forma a disco) del cibo. Eliminando questi termini, le aziende avranno maggiori criticità nel loro posizionamento e nella loro riconoscibilità sul mercato.
Ulteriore rischio concreto dell’innovazione normativa è il rallentamento del processo di decarbonizzazione del sistema agroalimentare. Il comparto vegetale è considerato strategico e fondamentale per ridurre le emissioni e il suo potenziale rallentamento nella crescita o nella sua innovazione si tradurrebbe in impatti negativi a livello di sostenibilità attesa.
La strategia più efficace, valida anche per le piccole realtà, per vincere il cambiamento, è quella di avviare immediatamente un “doppio binario comunicativo” affiancando ai nomi “meat sounding” una nuova nomenclatura col fine di permette al consumatore di abituarsi gradualmente al nuovo linguaggio e riducendo l’impatto e la confusione quando il suffisso “carnivoro” sarà probabilmente definitivamente vietato entro il 2027.
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