IVA

04 Dicembre 2023

In itinere la nuova tassazione della vendita di opere d’arte

L’art. 5, c. 1, lett. h) L. 111/2023 (delega di riforma fiscale) prevede l’introduzione di una specifica disciplina per il trattamento fiscale delle plusvalenze conseguite dai collezionisti di oggetti d’arte, antiquariato o da collezione al di fuori di un’attività d’impresa.

Cosa affronteremo in questo articolo:

  1. Disciplina attuale
  2. Le novità della legge delega

Ad oggi il Tuir non disciplina specificamente il trattamento fiscale da applicare alle cessioni di opere d’arte ai fini delle imposte sui redditi. In assenza di una specifica normativa, la prassi ministeriale e la giurisprudenza (in particolare si veda la pronuncia della Cassazione n. 6874/2023) hanno previsto un diverso trattamento fiscale in funzione del soggetto interessato dalla vendita delle opere d’arte, ovvero:

  1. il mercante d’arte;
  2. il collezionista (venditore occasionale);
  3. l’amatore.

Disciplina attuale

È considerato mercante d’arte (con conseguente tassazione della relativa attività in qualità di “reddito d’impresa” ex art. 55 Tuir) colui che professionalmente e abitualmente esercita il commercio di oggetti d’arte allo scopo ultimo di trarre un profitto dall’incremento del valore delle medesime opere.

Tra gli elementi di valutazione idonei a dimostrare la sistematicità e la professionalità dell’attività d’impresa sono stati individuati i seguenti:

  • il numero delle transazioni effettuate, la loro cadenza/regolarità e il relativo importo;
  • la durata del possesso dei beni;
  • il numero di controparti con cui vengono intrattenuti rapporti;
  • la varietà della tipologia di beni alienati;
  • la “fama” conseguita dal mercante d’arte per effetto della partecipazione a eventi di settore;
  • la ridotta distanza temporale intercorrente tra l’acquisto e la successiva rivendita dei beni.

Viceversa, il collezionista è stato identificato in colui che colleziona (e quindi acquista e conserva) opere d’arte allo scopo di soddisfare il suo gusto estetico, ovvero senza l’intento di rivendere le stesse per generare plusvalenze.

Infine, lo speculatore occasionale è stato differenziato dal mercante d’arte per il fatto che la relativa attività svolta è priva del requisito dell’abitualità; pertanto, i relativi profitti sono stati classificati tra i redditi diversi (ex art. 67, c. 1, lett. i) del Tuir) in quanto derivanti da una “attività commerciale non esercitata abitualmente” (in sostanza, per effetto di questo orientamento, è considerata tassata l’operazione di colui che compra e rivende un’opera d’arte con finalità speculative).
Al riguardo, anche la giurisprudenza di legittimità ha più volte affermato che se la compravendita di oggetti di antiquariato genera un importo rilevante, il requisito della frequenza è trascurabile e l’operazione ha rilievo ai fini fiscali.

Le novità della legge delega

Nonostante, come visto al precedente paragrafo, nel corso del tempo siano stati individuati, a livello giurisprudenziale, diversi criteri per distinguere varie casistiche che interessano la cessione delle opere d’arte, il corretto inquadramento delle singole condotte presenta ancora oggi profili di incertezza soprattutto per gli ampi margini di discrezionalità nelle relative valutazioni. In questo contesto, l’art. 5, c. 1, lett. h) L. 111/2023 (c.d. legge delega di riforma fiscale) ha introdotto una specifica disciplina per regolare il trattamento fiscale delle plusvalenze conseguite al di fuori dall’esercizio di attività d’impresa, dai collezionisti di oggetti d’arte, antiquariato o da collezione. In particolare, come chiarito dalla relazione di accompagnamento, la finalità di questa disposizione è quella di:

  • (da un lato) escludere da imposizione le cessioni nelle quali risulti assente un “intento speculativo”, compresi i casi di plusvalenze relative a beni acquisiti per successione o donazione;
  • (dall’altro) tassare le plusvalenze realizzate dai c.d. “speculatori occasionali”, ovvero i collezionisti privati che concludono operazioni di acquisto e rivendita di opere d’arte e altri beni da collezione allo scopo di realizzare un utile.

I principi cardine previsti dalla legge delega dovranno essere attuati attraverso l’emanazione di appositi decreti legislativi (quest’ultimi, in particolare, dovranno individuare il momento in cui potrà considerarsi soddisfatto l’intento speculativo nella cessione da parte del collezionista); fino a quel momento la definizione dei risvolti fiscali derivanti dalle cessioni delle opere d’arte dovrà continuare a basarsi sui principi elaborati fino ad oggi dalla giurisprudenza.

Infine, per completezza si segnala che, nel recepire la Direttiva UE 5.04.2022, n. 2022/542 (finalizzata alla riorganizzazione a livello europeo dell’Iva), l’art. 7 della legge delega prevede altresì:

  • la riduzione dell’aliquota Iva sulle importazioni di opere d’arte (ad oggi l’aliquota applicabile è pari al 10%. L’ipotesi che ora viene da più parti avanzata è quella di una riduzione dell’aliquota al 5%, sulle importazioni);
  • l’estensione dell’aliquota ridotta alle cessioni di oggetti d’arte, di antiquariato o da collezione.

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