Paghe e contributi
03 Gennaio 2023
La legge di Bilancio ha previsto l’estensione al 2023 di alcune agevolazioni all’assunzione già esistenti, aggiungendone di nuove. Ecco una prima analisi, in attesa delle autorizzazioni della Commissione UE e delle istruzioni Inps.
Esonero contributivo per l’assunzione di giovani under 36
Come noto, la legge di Bilancio 2021 (L. 178/2020) aveva previsto diverse misure finalizzate alla riduzione del costo del lavoro, tra le quali spiccava quella riguardante le assunzioni di giovani under 36 per assunzioni e trasformazioni a tempo indeterminato effettuate tra il 1.01.2021 e il 31.12.2022: tale misura, nei fatti, è stata però applicabile soltanto fino al 30.06.2022, stante la mancata autorizzazione da parte della Commissione anche per l’ultimo semestre dell’anno ormai passato.
La L. 197/2022 ha esteso la suddetta misura alle assunzioni e alle trasformazioni a tempo indeterminato, verificatesi tra il 1.01.2023 e il 31.12.2023, apportando anche un’importante novità: in luogo del precedente importo massimo annuale di esonero (6.000 euro), è stato aumentato il limite a 8.000 euro, confermando, comunque, la durata del beneficio.
Essendo tale previsione una mera estensione della misura già conosciuta, si riepilogano i principali aspetti della stessa:
Importante notare, infine, come, tale “nuova” disposizione sia subordinata all’autorizzazione della Commissione Europea.
Sgravio contributivo per l’assunzione di donne
La L. 178/2020 aveva previsto misure finalizzate alla riduzione del costo del lavoro riguardanti le assunzioni di donne c.d. “svantaggiate” effettuate tra il 1.01.2021 e il 31.12.2022: così come la precedente, anche la tale misura è stata applicabile soltanto fino al 30.06.2022, per i motivi già analizzati.
La nuova legge di Bilancio ha confermato il medesimo esonero contributivo per assunzioni effettuate tra il 1.01.2023 e il 31.12.2023, aumentandone il limite massimo di utilizzo annuo (da 6.000 a 8.000 euro) e confermandone la durata.
Le principali caratteristiche di tale agevolazione sono così riassumibili:
Come per la precedente, infine, anche l’efficacia di detta agevolazione è subordinata all’autorizzazione della Commissione Europea.
Esonero contributivo per l’assunzione di percettori del reddito di cittadinanza
La L. 197/2022 istituisce, infine, un beneficio contributivo riguardante i beneficiari del reddito di cittadinanza.
In particolare, è riconosciuto, ai datori di lavoro privati che, nel periodo 1.01.2023-31.12.2023, assumono o trasformano a tempo indeterminato percettori del reddito di cittadinanza, l’esonero dal versamento del 100% dei contributi previdenziali a loro carico, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’Inail e ferma restando l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.
Il beneficio, che risulta essere alternativo all’esonero previsto dall’art. 8 D.L. 4/2019 sempre rivolto ai percettori di Reddito di cittadinanza, è riconosciuto per un periodo massimo di 12 mesi e nel limite massimo di importo pari a 8.000 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile.
Anche l’efficacia della suddetta misura è subordinata all’autorizzazione della Commissione Europea.
Decontribuzione Sud
A tutto quanto sopra, anche se non prevista dalla legge di Bilancio per il 2023 ma da quella per il 2021 (L. 178/2020), è necessario aggiungere la recente proroga fino al 31.12.2023 della c.d. “decontribuzione Sud”: con il messaggio n. 4593/2022, infatti, l’Inps ha confermato la possibilità di utilizzo della riduzione (nella misura del 30%) fino alla fine del nuovo anno, stante la decisione della Commissione UE del 6.12.2022.
La decontribuzione, comunque, continua a non trovare applicazione in relazione ai settori della produzione primaria di prodotti agricoli, del lavoro domestico e del settore finanziario, nonché nei riguardi dei soggetti esclusi dall’art. 1, c. 162 della legge di Bilancio 2021. Si rimanda, comunque, alla circolare Inps n. 90/2022 per le modalità di fruizione.
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