Associazioni sportive dilettantistiche e Sport

29 Luglio 2025

Incompatibilità regime forfetario e collaborazioni sportive

La Direzione Regionale del Piemonte si è recentemente espressa, con la risposta all’Interpello n. 901-137/2025 sul tema della compatibilità o meno del regime forfetario come prosecuzione di un precedente rapporto di Co.co.co. sportiva.

Una posizione a lungo attesa è stata finalmente affrontata, anche se non a livello di chiarimento normativo nazionale ma solamente come posizione della DRE del Piemonte, per quanto concerne la compatibilità o l’incompatibilità dell’opzione per il regime forfetario dall’art. 1, cc. 57 a 89 L. 190/2014 nel caso di un soggetto che in precedenza aveva sottoscritto un contratto di Co.co.co. sportiva, ai sensi del D.Lgs. 36/2021, con il medesimo datore di lavoro operante nel settore sportivo dilettantistico.

Tema dell’Interpello n. 901-137/2025 di giugno 2025 riguardava la possibilità di poter disapplicare la causa ostativa prevista dall’art. 1, c. 57, lett. d-bis) L. 190/2014 prevista per chi adotta il regime forfetario nel caso di rapporti di lavoro prevalenti con l’ex committente con il quale era intercorso un precedente contratto di collaborazione sportiva. La causa ostativa di cui veniva richiesta la disapplicazione prevede che il regime forfetario sia inibito a colui che opera prevalentemente (ossia solo se i ricavi incassati superano il 50%) nei confronti di chi è stato suo datore di lavoro nei 2 periodi d’imposta precedenti, effettuando però la verifica solo al termine del periodo d’imposta come affermato dalla circolare n. 9/E/2019.

Il contribuente che ha presentato l’interpello afferma che non vi sarebbe intento elusivo nell’aprire la Partita Iva e optare per il regime forfetario, in quanto le franchigie previdenziali e Irpef sarebbero le medesime e il passaggio a libera professione costituirebbe “una naturale progressione di carriera del lavoratore”.

Nella risposta all’interpello la D.R.E. effettua prima di tutto un’importante affermazione, ossia che le disposizioni fiscali di cui al D.Lgs. 36/2021 non sono riconducibili a “regimi speciali ai fini Iva” o a “regimi forfetari di determinazione del reddito”. Prosegue però asserendo, in merito alla clausola di esclusione in esame prevista dall’art. 1, c. 57, lett. d-bis) L. 190/2014, come già chiarito dalla circolare n. 9/E/2019 e la risposta all’interpello n. 285/2022, che la definizione ricomprende i soggetti che hanno percepito redditi di lavoro dipendete e redditi assimilati tra cui rientrano “ai fini Irpef le somme ed i valori percepiti in relazione ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa i quali costituiscono redditi di lavoro assimilati a quelli di lavoro dipendente ai sensi dell’art. 50, c. 1, lett. c bis) D.P.R. 917/1986.”

Conseguentemente nel caso in cui il soggetto che apre la Partita Iva optando per il regime forfetario, al termine del primo esercizio verifichi di aver violato il requisito della prevalenza dei ricavi, avendo esercitato la propria attività professionale nei confronti di un datore di lavoro nei termini sopra indicati dovrà fuoriuscire dal regime e non potrà beneficiarne.

Inoltre, relativamente alla possibilità di applicare l’aliquota agevolate del 5% per i primi 5 anni dall’apertura della Partita Iva come previsto dall’art. 1, c. 65 L. 190/2014, l’Agenzia delle Entrate ritiene che il contribuente non possieda i requisiti richiesti ed in particolare non risulti rispettato il requisito che l’attività non costituisca, in nessun modo, mera prosecuzione di altra attività precedentemente svolta sotto forma di lavoro dipendente o autonomo.

C.F e P.IVA: 01392340202 · Reg.Imp. di Mantova: n. 01392340202 · Capitale sociale € 210.400 i.v. · Codice destinatario: M5UXCR1

© 2025 Tutti i diritti riservati · Centro Studi Castelli Srl · Privacy · Cookie · Credits