Società e contratti
18 Giugno 2025
La fusione (e analogamente la scissione) ha natura successoria, non traslativa: estingue il soggetto incorporato ma conserva i rapporti giuridici in capo all’incorporante, con piena neutralità fiscale per società, Fisco e soci.
L’art. 2501 c.c., con cui viene intrapresa la Sezione II del Capo X del Titolo V del Libro V del Codice Civile dedicata alla fusione, dispone testualmente: “La fusione di più società può venire eseguita mediante la costituzione di un nuova società o mediante l’incorporazione in una società di una o più altre società”. Tale norma in sintonia con la sua rubrica (Forme di fusione) non definisce l’operazione, ma si limita a conferire identità alle forme attraverso le quali l’operazione viene a configurarsi. Nell’ordinamento non esiste alcuna norma dalla quale possa ricavarsi in via diretta la definizione dell’istituto, né la sua natura giuridica e funzione giuridicamente rilevante.
Sono però rinvenibili degli elementi dai quali appare comunque possibile tipicizzarne la connotazione. Dall’art. 2504-bis c.c. rubricato “Effetti della fusione”, si ricava l’effetto del subentro della società incorporante o risultante dalla fusione in tutti i diritti e gli obblighi delle società partecipanti all’operazione, con prosecuzione di tutti i rapporti, inclusi quelli processuali anteriori alla fusione incentrata sulla società incorporante/risultante dalla fusione. La fusione determina l’effetto, di grande rilievo anche sul piano tributario, di ridurre a unità le sfere giuridiche delle società, secondo un principio di continuità che evoca una vicenda successoria e non un trasferimento.