Società e contratti
27 Agosto 2025
La scissione negativa è ammessa se il patrimonio, pur con saldo contabile negativo, ha valore economico positivo e la beneficiaria possiede riserve capienti; più controversa l’ipotesi di beneficiaria neocostituita.
L’indagine fiscale sulla scissione negativa prende avvio dalla risoluzione 16.01.2009, n. 12/E e dalla risposta 5.12.2018, n. 101 dell’Agenzia delle Entrate, che hanno riconosciuto la legittimità, in chiave antielusiva, di una scissione parziale verso una società preesistente, con patrimonio netto contabile negativo ma valore economico positivo.
L’art. 173 TUIR, nel disciplinare la scissione, non ne definisce una configurazione autonoma, permettendo così il recepimento fiscale secondo i criteri civilistici. Questo riflette il principio per cui, in assenza di specifica normativa tributaria, l’istituto va interpretato secondo la sua struttura originaria, salvo esigenze di tutela dell’obbligazione fiscale.
La liceità della scissione va valutata secondo l’ordinamento generale. La dottrina riconosce una varietà morfologica alla scissione, distinguendo tra forme tipiche e atipiche, tra cui rientra la scissione negativa, caratterizzata dallo scorporo di un patrimonio netto contabile negativo (passività superiori alle attività). Questa forma è ritenuta lecita se: