IVA

08 Ottobre 2025

Indeducibile l’Iva indetraibile da operazioni inesistenti

L’Iva indetraibile, derivante da operazioni soggettivamente inesistenti rispetto alle quali il contribuente sia consapevole del carattere fraudolento, non è deducibile dal reddito d’impresa, poiché non rappresenta un costo inerente all’attività economica ai sensi dell’art. 99 del Tuir.

Nel caso esaminato dalla Cassazione, con l’ordinanza n. 26340/2025, una Srl, a seguito della definizione mediante accertamento con adesione di contestazioni relative a operazioni soggettivamente inesistenti per gli anni 2007-2009, aveva assolto l’Iva ritenuta indetraibile compensandola con l’Iva a credito previamente rinunciata. In un secondo momento, la stessa società presentava una dichiarazione integrativa computando l’Iva versata come costo deducibile, ricalcolando il reddito d’impresa e richiedendo il rimborso dell’Ires e dell’Irap così come rideterminati di conseguenza. In particolare, la deducibilità dal reddito d’impresa veniva sostenuta nella considerazione che, una volta divenuta indetraibile, l’Iva doveva assumere la natura di costo di esercizio. Dopo un iniziale accoglimento della tesi da parte della C.T.P. di Roma, la C.T.R. Lazio riformava la decisione escludendo la deducibilità.

Nel terzo grado di giudizio la Cassazione ha riaffermato il principio secondo cui l’Iva, pur divenuta indetraibile, non muta la propria natura di imposta per la quale è prevista la rivalsa, restando esclusa dalle imposte deducibili previste dall’art. 99 del Tuir. A sostegno di questa conclusione è stata sottolineata:

 l’assenza di un nesso di inerenza tra il relativo esborso e l’attività produttiva della società (mancando il collegamento con un fattore generativo di ricavi);

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