Paghe e contributi
24 Marzo 2025
Una sentenza della Corte di giustizia tributaria di primo grado di Rovigo (sentenza n. 122/2024) offre la possibilità di un’indagine sulla natura delle somme: ossia se si tratta di danno emergente o di lucro cessante.
Per il giudice di Rovigo (sent. n. 122/2024) il raccordo causale della somma corrisposta per la perdita di chance professionali, fondate sull’aspettativa del lavoratore a proseguire la carriera professionale presso un importante Gruppo Bancario a seguito di un preciso impegno contrattuale sottoscritto tra la Banca e le OO.SS. poi non mantenuto, va ricondotto al paradigma “dell’indennità conseguente alla rinuncia della mancata percezione di redditi futuri e quindi alla natura di lucro cessante”. Per il Collegio di Rovigo: “Non può parlarsi di un danno emergente da perdita di chance atteso che la pretesa viene a fondarsi su una mera ipotesi non attuale, stabilito che con il danno emergente si ritiene risarcibile la perdita di sostanze e/o beni che sono nella disponibilità del danneggiato”.
A tale specifico proposito si ritiene di dover in primis rappresentare come sotteso alla configurazione del danno emergente non risieda solo un ripristino di un patrimonio materiale (denaro, beni e sostanze economiche) leso da una condotta illecita tenuta da un soggetto terzo, ma come ancor prima essa riguardi la lesione dei diritti alla personalità, ricongiunti dalla Corte UE al paradigma dei Diritti fondamentali dell’uomo, tutelati dalla fonte costituzionale europea e, quindi, inviolabili, inalienabili e ineludibili.