Imposte dirette

02 Maggio 2018

Indennità di maternità per le contribuenti minime e forfettarie

Come stabilito dall'art. 6 del Tuir, il sussidio deve essere considerato un reddito della stessa categoria di quello sostituito, pertanto andrà dichiarato e tassato nel quadro LM, ma non rileverà per il superamento del tetto soglia dei ricavi ai fini della permanenza nel regime agevolato.

L’indennità di maternità, quale provento conseguito in sostituzione del reddito, e le altre indennità conseguite, anche in forma assicurativa, a titolo di risarcimento danni consistenti nella perdita di redditi, esclusi quelli dipendenti da invalidità permanente o da morte, costituiscono redditi della stessa categoria di quelli sostituiti o perduti, ai sensi dell’art. 6 Tuir.

Perciò, a seconda dell’occupazione della lavoratrice, queste voci andranno così indicate:
– nel quadro RE per le lavoratrici autonome, al rigo RE3 “altri proventi” e assoggettate normalmente a ritenuta d’acconto che andrà nel rigo RE26;
– nel quadro RC, sezione I per le dipendenti;
– nel quadro RF (rigo RF2) o RG (rigo RG10 “altri componenti positivi”) per le imprenditrici individuali rispettivamente in ordinaria o in semplificata;
– nel quadro LM per le contribuenti minime o forfettarie (rigo LM2)
Con riferimento a tale ultimo caso, si ricorda che, come chiarito dalla circolare 30.05.2012, n. 17, par. 6.1.1, lett. b), l’indennità di maternità (e l’eventuale contributo a sostegno della maternità) per la contribuente minima o forfettaria costituisce sì reddito tassabile da assoggettare a imposta sostitutiva, ma non è da considerare per la verifica dei limiti reddituali di accesso/permanenza nel regime (per esempio, 30.000 euro per i minimi). Pertanto, continuando nel nostro esempio, la professionista nel regime dei minimi che abbia conseguito compensi per 29.000 euro e un’indennità di maternità di 5.000 euro, non uscirà dal regime per superamento della soglia, ma dovrà assoggettare all’imposta sostitutiva del 5% i 34.000 euro.
L’indennità di maternità viene poi riconosciuta anche alle lavoratrici iscritte alla Gestione Separata INPS nei casi di adozioni o affidamenti preadottivi. Di recente è uscita la circolare 20.02.2018, n. 66 dell’INPS, specificando che a queste lavoratrici è riconosciuta un’indennità di maternità per un periodo di 5 mesi decorrenti dall’ingresso in famiglia anche per i minori di età superiore a 6 anni al momento dell’adozione o affidamento preadottivo (in precedenza era stabilito appunto il limite dei 6 anni) e spetta per l’intero importo anche se il minore raggiunge i 18 anni durante il periodo indennizzabile.
È stato poi chiarito che in caso di adozione o affidamento preadottivo internazionale, il periodo indennizzabile è di 5 mesi e un giorno e decorre dall’ingresso in Italia del minore (e non più dall’ingresso in famiglia) e anche in tale caso l’indennità è corrisposta per l’intero, anche se il minore raggiunge i 18 anni nel periodo indennizzabile. Anche in questi casi di adozione/affidamento, l’indennità di maternità costituisce reddito della stessa categoria di quello sostituito, pertanto l’INPS è tenuto a operare la ritenuta alla fonte all’atto di pagamento, così come afferma il punto 6 della circolare citata.

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