Paghe e contributi
05 Settembre 2025
L’indennità sostitutiva del preavviso è sempre soggetta a contributi previdenziali, anche se il lavoratore vi rinuncia. La rinuncia è inopponibile all’Inps per il principio del minimale contributivo.
La Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, con l’ordinanza 3.09.2025, n. 24446, conferma l’assoggettamento a contribuzione previdenziale dell’indennità sostitutiva del preavviso, anche se rinunciata dal lavoratore. La rinuncia non è opponibile all’Inps, essendo prevalente il principio del minimale contributivo.
Quadro della vicenda processuale – La controversia trae origine da un avviso di addebito emesso dall’Inps nei confronti di una società, a seguito della mancata contribuzione sull’indennità sostitutiva del preavviso.
L’azienda aveva eccepito l’assenza di obbligo, rilevando che i lavoratori interessati avevano espressamente rinunciato a tale indennità nell’ambito di accordi transattivi.
La Corte d’appello di Bologna aveva accolto la tesi aziendale, escludendo il dovere contributivo e riconoscendo la validità della rinuncia, ritenuta idonea a eliminare qualsiasi riflesso previdenziale.
L’Inps ha proposto ricorso per Cassazione, sostenendo la natura inderogabile dell’obbligazione contributiva, distinta e autonoma rispetto alla volontà delle parti nel rapporto di lavoro.