Imposte dirette
17 Aprile 2025
L’Agenzia delle Entrate è tornata a pronunciarsi in merito al trattamento fiscale delle somme corrisposte in occasione della cessazione del rapporto di lavoro, con particolare riferimento ai casi di lavoratori non residenti che prestano la propria attività in più Stati.
Il caso affrontato nell’interpello 11.04.2025, n. 98 ha riguardato un ex dipendente di una società italiana, che ha lavorato inizialmente in Italia e, successivamente, è stato distaccato in Russia, Cuba e Azerbaigian. A seguito del licenziamento, ritenuto illegittimo, il lavoratore (che al momento della corresponsione delle somme risultava fiscalmente residente in Spagna) sottoscriveva con il datore di lavoro un accordo conciliativo con effetti novativi, che prevedeva l’erogazione di somme a titolo di transazione generale.
L’Agenzia ha confermato la necessità di classificare queste somme (ancorché derivanti da un accordo transattivo) tra i redditi di lavoro dipendente ai sensi degli artt. 49 e 51 del Tuir. A sostegno di questa impostazione è stata richiamata la circolare n. 326/E/1997, con la quale è stato chiarito che anche le somme corrisposte a seguito di conciliazione giudiziale o stragiudiziale, incluse quelle novative, devono essere considerate redditi da lavoro. Analogo principio è stato ribadito anche in precedenti interpelli, come la risposta n. 343/2022.