Illegittimo il diniego al rimborso Iva su beni di terzi

Una società operante nel settore energetico maturava un credito Iva relativo all’acquisto di beni necessari alla realizzazione di un impianto fotovoltaico su terreni di proprietà di terzi. La contribuente formulava dunque richiesta di rimborso in dichiarazione Iva.
L’Agenzia delle Entrate opponeva diniego, ritenendo che gli acquisti che davano origine al credito rientrassero nell’ambito di investimenti realizzati su beni di terzi e che dunque non fosse rispettato il presupposto per il rimborso di cui all’art. 30, c. 3, lett. c) D.P.R. 633/1972. In particolare, l’Ufficio riteneva che la fattispecie non rientrasse nella casistica degli investimenti per beni ammortizzabili prevista dal citato articolo 30, in quanto in tale casistica rientrano solamente i beni strumentali all’attività d’impresa e di proprietà della stessa.
La società contribuente impugnava il diniego, affermando, tra i vari motivi, che quand’anche l’impianto fotovoltaico fosse di proprietà di terzi, i beni necessari alla realizzazione sarebbero in ogni caso da considerarsi ammortizzabili in quanto strumentali all’attività d’impresa svolta.

La Corte di giustizia tributaria di Cagliari compie un’attenta disamina della normativa e dell’orientamento giurisprudenziale e afferma, anzitutto, che la giurisprudenza eurocomunitaria (Corte di Giustizia 28.02.2018, C-672/16; 14.09.2017, C-132/16; 18.07.2013, C-124/12; 29.10.2009, C-29/08) ha più volte affermato il principio di neutralità dell’imposta sul valore aggiunto, principio che ha già condotto alla conclusione, da considerarsi ormai pacifica, che il diritto alla detrazione Iva deve essere senz’altro riconosciuto anche sui costi per opere da realizzare su immobili di proprietà di terzi, purché sia presente un nesso di strumentalità tra gli stessi e l’attività d’impresa del costruttore.
Aggiungono i giudici che tale principio, pacifico per il diritto alla detrazione, non può che essere esteso anche al rimborso in quanto l’art. 183 Direttiva 2006/112/Cee prevede che: “Qualora, per un periodo d’imposta, l’importo delle detrazioni superi quello dell’Iva dovuta, gli Stati membri possono far riportare l’eccedenza al periodo successivo, o procedere al rimborso secondo modalità da essi stabilite”.
Ciò in ragione del fatto che il rimborso costituisce uno strumento alternativo alla detrazione e che il presupposto di fondo dei 2 strumenti (detrazione e rimborso) è il medesimo e non può contrastare con il principio a monte di neutralità dell’Iva.

La sentenza in commento si pone in continuità con l’orientamento giurisprudenziale di merito formatosi. In particolare, merita di essere citata la sentenza della Corte di giustizia tributaria della Lombardia n. 2341/2023 che, affrontando un caso analogo, aveva statuito che, nel caso in cui le opere siano strumentali e inerenti all’attività economica esercitata, esiste il diritto al rimborso dell’Iva, dovendosi ribadire il principio secondo cui, ai fini del diritto al rimborso dell’Iva, ai sensi dell’art. 30, c. 3, lett. c) D.P.R. 633/1972, corrisposta per l’acquisto dei beni strumentali all’attività di impresa, è irrilevante se i relativi costi ammortizzabili siano stati sostenuti per opere eseguite su terreno concesso in comodato da terzi, non autonomamente funzionali o asportabili al termine del periodo contrattualmente stabilito, al contrario è decisivo che si tratti di spese per opere destinate all’esercizio dell’attività d’impresa (Corte di Cassazione, sentenza n. 27813/2022).

Rent to buy: società di comodo se canone esiguo è dato dal concedente

Il contratto rent to buy – Preliminarmente può essere opportuno ricordare che il rent to buy (ex art. 23 D.L. 133/2014 convertito nella L. 164/2014) è una formula contrattuale mediante il quale il proprietario/concedente consegna fin da subito l’immobile al conduttore/futuro acquirente, il quale paga il canone; dopo un periodo di tempo fissato nello stesso contratto, il conduttore può decidere se acquistare il bene, detraendo dal prezzo una parte dei canoni già pagati. In buona sostanza il contratto di “rent to buy” prevede:

  • l’immediata concessione del godimento di un immobile;
  • l’imputazione di una quota del canone a corrispettivo della successiva compravendita dell’immobile;
  • il diritto del conduttore di acquistare l’immobile entro un termine determinato imputando al corrispettivo del trasferimento la parte di canone indicata nel contratto.

Nella circolare 19.02.2015, n. 4/E l’Agenzia delle Entrate ha chiarito gli aspetti fiscali relativi al contratto di rent to buy ai fini delle imposte dirette ed indirette (sul tema si veda anche la norma di comportamento n. 191 dell’AIDC). Considerato che il contratto di “rent to buy” comporta l’immediata concessione del godimento dell’immobile a fronte del pagamento dei canoni, in questa sede è stato chiarito che il godimento deve essere assimilato, ai fini fiscali, alla locazione dell’immobile, tale per cui alla quota di canone imputata al godimento dell’immobile sono applicabili le disposizioni previste per i contratti di locazione (si veda anche la risposta dell’Agenzia delle Entrate all’interpello 16.09.2021, n. 597).

ISA, i livelli di affidabilità fiscale per il regime premiale

Con il provvedimento 22.04.2024, n. 205127 l’Agenzia delle Entrate ha definito i punteggi di affidabilità fiscale necessari all’accesso ai benefici previsti dal regime premiale ISA per il 2023, così come previsto dall’art. 9-bis, c. 11 D.L. 50/2017.

Da quest’anno, in particolare, a seguito delle modifiche introdotte dall’art. 14 D.Lgs. 1/2024 in materia di esonero dal visto di conformità per la compensazione di crediti relativi a Iva, imposte dirette e Irap, nonché per il rimborso del credito Iva, è stata prevista una graduazione del beneficio in funzione del comparto impositivo e del voto attribuito. Così, in presenza di specifici livelli Isa, sarà possibile accedere ai seguenti benefici del regime premiale:

  • esonero dall’apposizione del visto di conformità per la compensazione di crediti per un importo non superiore a 70.000 euro annui relativamente all’Iva e per un importo non superiore a 50.000 euro annui relativamente alle imposte dirette e all’Irap;
  • esonero dall’apposizione del visto di conformità ovvero dalla prestazione della garanzia per i rimborsi dell’Iva per un importo non superiore a 70.000 euro annui;
  • esclusione dell’applicazione della disciplina delle società non operative;
  • esclusione degli accertamenti basati sulle presunzioni semplici;
  • anticipazione di almeno un anno dei termini di decadenza per l’attività di accertamento;
  • esclusione della determinazione sintetica del reddito complessivo di cui all’art. 38 D.P.R. 600/1973 a condizione che il reddito complessivo accertabile non ecceda di 2/3 il reddito dichiarato.

In tema di visto di conformità, in particolare, vengono previste 2 ipotesi di esonero con una graduazione del beneficio in ragione del punteggio ISA ottenuto.
In primo luogo, ai contribuenti che presentano un livello di affidabilità almeno pari a 9, sia per il periodo d’imposta 2023 che in caso di “media semplice” dei livelli di affidabilità ottenuti per i periodi d’imposta 2022 e 2023, è riconosciuto l’esonero dall’apposizione del visto di conformità sulla dichiarazione annuale per la compensazione dei crediti di importo non superiore a:

  • 70.000 euro annui relativi all’Iva, maturati nell’annualità 2024;
  • 50.000 euro annui relativi alle imposte dirette e all’Irap, maturati nel periodo d’imposta 2023.

Agli stessi, è riconosciuto l’esonero dal visto di conformità sulla richiesta di compensazione del credito Iva infrannuale, maturato nei primi 3 trimestri dell’anno 2025, per crediti di importo non superiore a 70.000 euro annui.
Nella seconda ipotesi, i contribuenti che, per il periodo d’imposta 2023, presentano un livello di affidabilità inferiore a 9 ma almeno pari a 8 ovvero un livello di affidabilità almeno pari a 8,5 calcolato attraverso la “media semplice” dei livelli di affidabilità per i periodi d’imposta 2022 e 2023, è riconosciuto l’esonero dall’apposizione del visto di conformità:

  • sulla dichiarazione annuale per la compensazione dei crediti di importo non superiore a 50.000 euro annui relativi all’Iva, maturati nell’annualità 2024 ovvero a 20.000 euro annui relativi alle imposte dirette e all’Irap, maturati nel periodo d’imposta 2023;
  • sulla richiesta di compensazione del credito Iva infrannuale, maturato nei primi 3 trimestri dell’anno 2025, per crediti di importo non superiore a 50.000 euro annui.

Due ipotesi anche nel caso di esonero dall’apposizione del visto di conformità ovvero dalla prestazione della garanzia, per il rimborso del credito Iva risultante dalla dichiarazione annuale o del credito Iva infrannuale. Infatti, ai contribuenti che presentano un livello di affidabilità almeno pari a 9, tanto per il periodo d’imposta 2023 quanto come “media semplice” dei livelli di affidabilità ottenuti per i periodi d’imposta 2022 e 2023, è riconosciuto l’esonero dall’apposizione del visto di conformità ovvero dalla prestazione della garanzia, sulla richiesta di rimborso del credito Iva, maturato per l’anno di imposta 2024, per crediti di importo non superiore a 70.000 euro annui. Ai medesimi contribuenti è riconosciuto l’esonero dall’apposizione del visto/prestazione della garanzia, sulla richiesta di rimborso del credito Iva infrannuale maturato nei primi 3 trimestri dell’anno di imposta 2025, per crediti di importo non superiore a 70.000 euro annui.

Nella seconda ipotesi, ai contribuenti che, per il periodo d’imposta 2023, presentano un livello di affidabilità inferiore a 9, ma almeno pari a 8 ovvero un livello di affidabilità complessivo almeno pari a 8,5, calcolato attraverso la “media semplice” dei livelli di affidabilità ottenuti per i periodi d’imposta 2022 e 2023, è riconosciuto l’esonero dall’apposizione del visto di conformità ovvero dalla prestazione della garanzia:

  • sulla richiesta di rimborso del credito Iva, maturato per l’anno di imposta 2024, per crediti di importo non superiore a 50.000 euro annui;
  • sulla richiesta di rimborso del credito Iva infrannuale maturato nei primi 3 trimestri dell’anno di imposta 2025, per crediti di importo non superiore a 50.000 euro annui.

Restano confermati i punteggi ISA anche per i restanti benefici fiscali. Infatti, ove il risultato di affidabilità fiscale sia pari almeno a 9, tanto per il periodo d’imposta 2023, quanto come “media semplice” dei livelli di affidabilità 2022 e 2023, il contribuente può accedere anche ai seguenti benefici del regime premiale:

  • esclusione dalla disciplina delle società non operative;
  • esclusione dalla determinazione sintetica del reddito complessivo con riferimento al 2023, a condizione che il reddito complessivo accertabile non ecceda di 2/3 il reddito dichiarato.

Inoltre, per l’esclusione degli accertamenti basati sulle presunzioni semplici occorre un punteggio almeno pari a 8,5 a seguito dell’applicazione degli ISA per il periodo di imposta 2023, ovvero almeno pari a 9 in caso di “media semplice” dei livelli di affidabilità ottenuti per i periodi d’imposta 2022 e 2023.
Infine, per la riduzione di un anno dei termini di decadenza per l’attività di accertamento occorre un livello di affidabilità almeno pari a 8, anche per effetto dell’indicazione di ulteriori componenti positivi.

L’Agenzia delle Entrate, da ultimo, puntualizza ulteriori condizioni per accedere al beneficio premiale. Infatti, i contribuenti che conseguono, nel medesimo periodo di imposta, sia redditi d’impresa sia reddito di lavoro autonomo, accedono ai benefici premiali se:

  • applicano, per entrambe le categorie reddituali, i relativi ISA, laddove previsti;
  • il punteggio attribuito a seguito dell’applicazione di ognuno di tali ISA, anche sulla base di più periodi d’imposta, è pari o superiore a quello minimo individuato per l’accesso al beneficio stesso.

Apprendistato stagionale per minorenni, le indicazioni dell’INL

Con nota 24.04.2024, n. 795 l’Ispettorato Nazionale del Lavoro torna sul tema dell’apprendistato stagionale svolto da soggetti minorenni. Le indicazioni fanno seguito alle indicazioni già fornite con nota 7.08.2023, n. 1369 con cui l’INL ha analizzato una richiesta pervenuta in merito ai requisiti per la stipulazione di un contratto di apprendistato di primo livello, di cui all’art. 43 D.Lgs. 81/2015, con specifico riguardo alla possibilità per lo studente minorenne di svolgere un apprendistato per attività stagionale. Ricordiamo che il contratto di apprendistato di primo livello è rivolto a soggetti che hanno compiuto i 15 anni di età, sino al compimento dei 25 anni, iscritti e inseriti all’interno di un percorso scolastico e/o formativo.

Tale contratto è finalizzato al conseguimento di un titolo di studio della formazione secondaria di secondo grado, tramite un percorso formativo da realizzare in parte presso un’istituzione che eroga la formazione esterna e in parte presso un’impresa che eroga la formazione interna, allo scopo di sviluppare l’acquisizione di competenze dei soggetti coinvolti, utili al loro inserimento nel mercato del lavoro.

La richiesta presentata all’INL riguardava la possibilità per un giovane cuoco di svolgere un apprendistato stagionale a Rimini e manifestava il dubbio se lo studente dovesse necessariamente provenire da un istituto alberghiero, ovvero essere inserito in un percorso di formazione in linea con l’attività lavorativa.

Turismo – Contributo dal Fondo unico nazionale

Dote fondo unico nazionale per il turismo – Il fondo è stato rifinanziato, per l’annualità 2024, con una dotazione pari a 39.258.750 euro di parte corrente e con una dotazione pari a 90 milioni di euro di conto capitale.

Presentazione istanze per proposte quota 20% – Per la presentazione delle sole proposte a valere sulla quota 20%, sia di parte corrente che di conto capitale, le domande e la relativa documentazione va inviata esclusivamente attraverso la piattaforma informatica, aperta dalle 12:00 del 30.04.2024 alle 17:00 del 30.10.2024.

Criteri di valutazione a valere sulla quota 20% – La valutazione delle proposte pervenute avviene nel rispetto dell’ordine cronologico di trasmissione delle stesse esclusivamente sulla piattaforma informatica collegata al protocollo del Ministero.
La Commissione, in sede di valutazione delle proposte pervenute e ritenute ammissibili al finanziamento a valere sulla quota pari al 20% delle risorse del Fondo di parte corrente e di conto capitale, procede all’attribuzione di un punteggio, sulla base dei criteri di valutazione, desumibili chiaramente e in modo dettagliato dalla relazione dettagliata dell’intervento, atta a specificare la tipologia di intervento proposto:

  • attinenza con le finalità e gli obiettivi del Fondo unico nazionale per il turismo (fino a 10 punti);
  • capacità di promuovere la diversificazione e la destagionalizzazione dell’offerta turistica (fino a 10 punti);

Partecipanti massimi ammessi alla formazione

Con istanza di interpello l’Università degli Studi di Napoli Federico II ha avanzato richiesta in relazione al numero massimo di lavoratori ammessi in aula ai fini delle attività formative previste dall’art. 37 D.Lgs. 81/2008: “È da ritenersi conforme all’ACSR del 21.12.11, relativamente alle modalità della formazione del personale ex art. 37, c. 2 D.Lgs. 81/2008, un accordo “aziendale” che, nel rispetto del dettato di cui al punto 5-bis dell’ACSR, preveda un numero di studenti, equiparabili ai lavoratori, partecipanti ad ogni corso di formazione non superiore a 100 unità anziché a 35 di cui al punto 2 dell’ACSR?”.

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, nel formulare la risposta, ricorda come le attività di formazione previste dall’art. 37 D.Lgs. 81/2008 siano destinate a tutti i lavoratori, così come definiti dall’art. 2 D.Lgs. 81/2008 e ad essi equiparati, come previsto dall’art. 3 D.Lgs. 81/2007; pertanto, anche gli studenti possono essere annoverati fra i destinatari della formazione in materia di salute e sicurezza e, quindi, soggetti alle disposizioni operative in materia di somministrazione dei corsi di formazione.

L’esecuzione non comincia con la cartella di pagamento

Una società aveva impugnato una cartella di pagamento con cui veniva richiesto il pagamento di somme a titolo di imposte dirette, Iva ed Irap, eccependo che le quote sociali e il patrimonio aziendale erano stati posti sotto sequestro ex art. 2-ter L. 575/1965 e poi confiscati e che le procedure esecutive, gli atti di pignoramento e i provvedimenti cautelari dovevano essere sospesi ai sensi dell’art. 50 D.Lgs. 159/2011.

La CTR aveva rigettato l’appello proposto dall’Ente di riscossione, ritenendo che la cartella era equivalente a un titolo esecutivo, con la conseguenza che correttamente i giudici di primo grado avevano sospeso la procedura di riscossione.

Giunto il giudizio davanti alla Corte di Cassazione, quest’ultima, nell’accogliere il ricorso dell’agente della riscossione, ha ricordato che secondo il proprio orientamento giurisprudenziale, nella procedura di riscossione il titolo esecutivo è costituito dal ruolo e di esso non è prevista una notificazione preventiva rispetto a quella della cartella di pagamento, di cui agli artt. 25 e 26 D.P.R. 602/1973.

Quest’ultima, del resto, dovendo essere redatta in conformità al modello approvato con decreto del Ministero delle Finanze, oltre a contenere l’intimazione ad adempiere l’obbligo risultante dal ruolo entro il termine di 60 giorni dalla notificazione (con l’avvertimento che, in mancanza, si procederà ad esecuzione forzata) e l’indicazione della data in cui il ruolo è stato reso esecutivo, ne riporta anche gli estremi ed il contenuto (la cartella, secondo il modello ministeriale, contiene in sostanza un vero e proprio estratto del ruolo).

Bonus verde 2024

Chi con la primavera si appresta alla sistemazione del giardino, anche per il 2024 (ad oggi ultimo anno di spettanza) può fruire del cosiddetto Bonus Verde (prorogato da ultimo dalla legge di Bilancio 2022, art. 1, c. 38 L. 234/2021).

L’agevolazione consiste in una detrazione Irpef del 36% su una spesa massima di 5.000 euro, pertanto una detrazione massima di 1.800 euro da suddividere in 10 quote annuali da 180 euro per gli interventi di sistemazione a verde di aree scoperte private di edifici esistenti, unità immobiliari, pertinenze o recinzioni, impianti di irrigazione e realizzazione pozzi, o realizzazione di coperture a verde e di giardini pensili. La detrazione spetta solo alle persone fisiche (non spetta ai soggetti passivi Ires) per le aree verdi di unità immobiliari ad uso abitativo; è ridotta del 50% se gli interventi sono realizzati su unità immobiliari residenziali adibite promiscuamente all’esercizio dell’arte o della professione, o all’esercizio dell’attività commerciale.

Pertanto, nel caso di immobili ad uso promiscuo, la detrazione spetta nella misura del 18% della spesa sostenuta, sempre nel limite massimo di spesa di 5.000 euro. Ne consegue che detrazione massima è di 900 euro (18% di 5.000 euro).

Revisori degli Enti locali nel 2024

Il Ministero dell’Interno, Dipartimento per gli affari interni e territoriali – Direzione centrale della Finanza locale – ha pubblicato i consueti dati di sintesi nazionali, con dettagli a livello regionale, della composizione del corpo dei revisori iscritti, nonché l’attività di sorteggio delle prefetture dal 10.12.2012 al 31.12.2023.

In questi 12 anni le prefetture hanno effettuato ben 26.039 estrazioni.
I dati forniti costituiscono la fotografia di una situazione “stabilmente provvisoria” dato che quanto è stato disposto dall’art. 57-ter D.L. 124/2019, ad oggi non è ancora stato pienamente attuato, vale a dire l’estrazione dei revisori da elenchi non più regionali bensì provinciali.
I dati attualmente a disposizione, aggiornati al 1.01.2024, evidenziano che dopo la parentesi di controtendenza del 2022, nel 2023 è ripreso, con un brusco calo, il trend negativo che aveva contraddistinto gli anni precedenti.

La distribuzione territoriale dei 7.202 enti locali appartenenti alle Regioni a Statuto ordinario (erano 7.212 nel 2023, 7.220 alla rilevazione del 2022, decrescita dovuta al lento ma inarrestabile processo di fusione che caratterizza la geografia amministrativa italiana dei piccoli Comuni, sempre meno in grado di erogare autonomamente i servizi alle proprie comunità, così come la costituzione di unioni per l’esercizio in forma associata di funzioni) resta inevitabilmente sperequativa del “mercato” rispetto ai revisori iscritti negli elenchi regionali e da questi estraibili, attualmente 13.773.

Contributo di solidarietà, rilevanti anche le componenti straordinarie

L’Agenzia delle Entrate, con le risposte agli interpelli nn. 16 e 18/2024, ha fornito i necessari chiarimenti ai fini della determinazione della base imponibile per il calcolo del contributo di solidarietà straordinario, di cui all’art. 1, cc. 115-121 L. 197/2022 (legge di Bilancio 2023).

Si ricorda, innanzitutto, che, al fine di contenere gli effetti dell’aumento dei prezzi e delle tariffe del settore energetico per le imprese e i consumatori, è stato istituito, limitatamente all’anno 2023, un contributo di solidarietà, posto a carico degli esercenti l’attività di produzione di energia elettrica, l’attività di produzione di gas metano o di estrazione di gas naturale e dei rivenditori di energia elettrica, di gas metano e di gas naturale e dei soggetti che esercitano l’attività di produzione, distribuzione e commercio di prodotti petroliferi.

Il contributo di solidarietà deve essere determinato applicando un’aliquota pari al 50% sull’ammontare della quota del reddito complessivo determinato ai fini dell’imposta sul reddito delle società (Ires) relativo al periodo di imposta antecedente a quello in corso al 1.01.2023, che eccede per almeno il 10% la media dei redditi complessivi determinati ai sensi dell’imposta sul reddito delle società conseguiti nei 4 periodi di imposta antecedenti a quello in corso al 1.01.2022; nel caso in cui la media dei redditi complessivi sia negativa si assume un valore pari a zero.

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