Società e contratti

02 Settembre 2025

Indici rivelatori di una società di fatto

La Cassazione, con l’ordinanza 20.08.2025, n. 23580, chiarisce i presupposti alla base dell’esistenza di una società di fatto per l'esercizio di un'attività commerciale svolta in comune tra coniugi.

Per la Cassazione l’accertamento, ai fini fiscali, dell’esistenza di una società di fatto presuppone l’effettiva esistenza di tutti gli elementi costitutivi del vincolo societario e precisamente:

 l’intenzionale esercizio in comune fra i soci di un’attività commerciale, anche occasionale, a scopo di lucro;

– il conferimento dei necessari beni e servizi che l’Amministrazione è tenuta a provare, anche in via presuntiva, poiché la sola apparenza del vincolo sociale nei confronti dei terzi non costituisce un autonomo titolo della responsabilità fiscale dei soci (nascendo l’obbligazione tributaria ex lege solo al concreto verificarsi del presupposto dell’imposizione), ma è uno dei possibili indici rivelatori della reale esistenza di tale società (in tal senso anche Cassazione n. 2123/2025).

La mancanza della prova scritta del contratto di costituzione di una società di fatto o irregolare (non richiesta dalla legge ai fini della sua validità) non impedisce al giudice del merito l’accertamento mediante ogni mezzo di prova previsto dall’ordinamento, ivi comprese le presunzioni semplici, dell’esistenza di una struttura societaria, all’esito di una rigorosa valutazione (quanto ai rapporti tra soci) del complesso delle circostanze idonee a rivelare l’esercizio in comune di un’attività imprenditoriale, quali il fondo comune costituito dai conferimenti finalizzati all’esercizio congiunto di un’attività economica, l’alea comune dei guadagni e delle perdite e il cd. “affectio societatis”, ossia il vincolo di collaborazione in vista di detta attività portato a evidenza dei terzi. Tale ultimo indicatore viene connotato dalla dottrina commercialista come quello principale: esso è sufficiente a far sorgere la responsabilità solidale dei soci, ai sensi dell’art. 2297 c.c.

L’esteriorizzazione del vincolo sociale, ossia l’idoneità della condotta complessiva di taluno dei soci a ingenerare all’esterno il ragionevole affidamento circa l’esistenza della società costituisce la principale spia corroborativa dell’esistenza di una società di fatto. Peraltro tali accertamenti risolvendosi nell’apprezzamento di elementi di fatto, non sono neppure censurabili in sede di legittimità, se sorrette da motivazioni adeguate ed immuni da vizi logici o giuridici dei giudici di merito.

Nel caso trattato dall’ordinanza n. 23580/2025 l’Agenzia delle Entrate ipotizzava l’esistenza di una società di fatto tra due cognati, finalizzata alla realizzazione e successiva vendita di appartamenti siti in Agrigento, che sempre a dire della Finanza appariva comprovata dai taluni fatti, circostanze ed elementi idonei a dimostrare l’esercizio in comune di un’attività d’impresa e precisamente:

– la concessione edilizia rilasciata dal Comune di Agrigento per la costruzione di un fabbricato da adibire ad uffici amministrativi;

– il contratto di appalto stipulato dai proprietari del fondo per la costruzione del fabbricato;

– il contratto preliminare di vendita mista a permuta, mediante il quale i proprietari del fondo si impegnavano a vendere il fabbricato allo stato grezzo al prezzo di 2 milioni di euro.

Tali elementi alla Cassazione non sono apparsi di per sé decisivi al fine di dimostrare l’esistenza di una società di fatto, essendo l’Agenzia delle Entrate onerata della prova, oltre al requisito dell’apparenza del vincolo societario nei confronti di terzi, dell’intenzionale esercizio in comune fra i soci di un’attività commerciale, anche occasionale, a scopo di lucro, e del conferimento a tal fine dei necessari beni e servizi (art. 2247 c.c.), tenuto conto anche dei legami di parentela intercorrenti tra le parti.

La sentenza è condivisibile e a tal proposito si deve sottolineare come fine di lucro, peraltro, presente in una qualsiasi realizzazione di appartamenti destinati alla vendita, non è l’elemento decisivo per dimostrare l’esistenza di una società di fatto. Il fine lucrativo è infatti comune a qualunque operazione economica, che di per sé non implica la creazione di un vincolo sociale se vi partecipa più di una persona. Diversamente argomentando, con riferimento al caso di specie, qualunque costruzione di un immobile su un terreno in comproprietà, poi messo a rendita, dovrebbe dar luogo a una fattispecie societaria.

C.F e P.IVA: 01392340202 · Reg.Imp. di Mantova: n. 01392340202 · Capitale sociale € 210.400 i.v. · Codice destinatario: M5UXCR1

© 2025 Tutti i diritti riservati · Centro Studi Castelli Srl · Privacy · Cookie · Credits