Diritto del lavoro e legislazione sociale
04 Aprile 2025
Con la circolare n. 6/2025 il Ministero del Lavoro ha fornito alcuni chiarimenti sulle disposizioni normative contenute nel Collegato lavoro. Tra queste anche la norma di interpretazione autentica che concerne il riferimento alle attività stagionali di cui all’art. 21, c. 2 D.Lgs. 81/2015.
L’art. 11 L. 203/2024 (Collegato lavoro) ha fornito l’interpretazione autentica dell’art. 21, c. 2 D.Lgs. 81/2015, specificando che il riferimento alle ipotesi individuate dai contratti collettivi contenuto in quest’ultima disposizione ricomprende tutti i casi in cui i contratti prevedono fattispecie di intensificazione dell’attività lavorativa in determinati periodi dell’anno, nonché esigenze tecnico-produttive o collegate ai cicli stagionali dei settori produttivi o dei mercati serviti dall’impresa, secondo quanto previsto dai contratti collettivi, ivi compresi quelli già sottoscritti alla data di entrata in vigore del Collegato lavoro (12.01.2025).
Si ricorda che l’art. 21, c. 2 D.Lgs. 81/2015 impone il rispetto di pause intermedie (c.d. stop & go) nella successione di 2 contratti di lavoro a tempo determinato stipulati con lo stesso dipendente, nella misura di 10 giorni dalla data di scadenza di un contratto di durata fino a 6 mesi, ovvero 20 giorni dalla data di scadenza di un contratto di durata superiore a 6 mesi. La violazione di tale disposizione comporta la trasformazione del secondo contratto in un rapporto di lavoro a tempo indeterminato.