Accertamento, riscossione e contenzioso
13 Maggio 2025
La Cassazione, con l’ordinanza 30.04.2025, n. 11339, ha equiparato il libro degli inventari non firmato all’inesistenza giuridica del medesimo e da tale omissione ritiene legittimo il ricorso all’accertamento induttivo.
Nel ricorso per Cassazione il contribuente deduceva violazione e falsa applicazione degli artt. 39 D.P.R. 600/1973, 54 D.P.R. 633/1972 e 2729 c.c. ritenendo irragionevole l’applicazione del metodo induttivo, per la sola mancanza della firma sul libro inventari, non costituendo essa una violazione di gravità tale da inficiare l’attendibilità dell’intera contabilità.
La Cassazione ha invece ritenuto il motivo infondato. Per il Giudice di legittimità l’art. 39, c. 2 D.P.R. 600/1973 rimanda alle scritture contabili obbligatorie di cui all’art. 14 del medesimo testo normativo, tra cui il libro degli inventari, e, in continuità di indirizzo con la sentenza 14.02.2003, n. 2250, ha ribadito il principio per cui in tema di accertamento del reddito d’impresa, l’omessa sottoscrizione delle scritture contabili non costituisce una mera irregolarità, ma equivale all’inesistenza giuridica delle scritture stesse, con esclusione, quindi, della loro attendibilità e conseguente legittimità del ricorso, da parte dell’Amministrazione Finanziaria, all’accertamento induttivo.