Diritto del lavoro e legislazione sociale
20 Agosto 2025
La Cassazione ha affermato che per l’infortunio causato da un’attrezzatura presa a noleggio è responsabile anche il datore di lavoro che omette di controllarne le misure di sicurezza, in concorso con il noleggiatore.
La sentenza 4.06.2025 n. 20645, con la quale la Quarta sezione penale della Corte di Cassazione ha affermato che per un infortunio di un lavoratore causato da un’attrezzatura da lavoro presa a noleggio, risponde del delitto di lesione personale colposa, in concorso con il noleggiatore, il datore di lavoro che ometta di controllarne le misure di sicurezza in rapporto alla attività da eseguire, risponde indirettamente alla richiesta di giustizia emersa in un recente fatto di cronaca assurto alla ribalda nazionale a causa delle morte dei 3 lavori coinvolti.
Nel caso di specie, era stato appurato, in sede di dibattimento di primo grado, “un difetto nella chiusura (asola-perno) della sponda posteriore (asola slabbrata) del mezzo in questione, per cui, quando il lavoratore vi si era appoggiato per scendere dal cassone, la sponda aveva improvvisamente ceduto facendolo ribaltare e cadere a terra all’indietro, provocandogli una tetraplegia grave post-traumatica”. I consulenti avevano concordato che tale difetto costituisse “un vizio occulto non evincibile facendo un controllo esterno dell’autocarro”. Secondo il giudice di primo grado tale vizio “non sarebbe stato verificabile con l’ordinaria diligenza”; secondo il giudice d’appello, invece, pur parlando di difetto occulto della slabbratura dell’asola in quanto non immediatamente visibile, “se il meccanismo di aggancio e sgancio delle sponde fosse stato controllato, il difetto sarebbe stato rilevato, perché aprendo e chiudendo le sponde ne sarebbe emerso il malfunzionamento”.