Diritto del lavoro e legislazione sociale

26 Settembre 2025

Inidoneità alla mansione e sospensione del lavoratore

L’ordinanza n. 24973/2025 della Corte di cassazione pone uno scenario di difficile lettura per il datore di lavoro.

Nell’ambito della sorveglianza sanitaria, regolamentata dall’art. 41 D.Lgs. 81/2008, i lavoratori vengono assoggettati a controlli sanitari periodici, atti a verificare la persistente compatibilità dello stato di salute con la mansione ricoperta in ambito lavorativo.

La visita medica durante il rapporto di lavoro può essere periodica, secondo la cadenza stabilita dal Medico Competente e di solito riportata sul Documento di Valutazione dei Rischi, oppure, di solito a seguito di evento morboso rilevante, può essere richiesta in via straordinaria dal lavoratore.

Le risultanze della visita vengono comunicate al datore di lavoro, sotto forma di giudizio di: idoneità; idoneità parziale, temporanea o permanente, con prescrizioni o limitazioni; inidoneità temporanea (precisando quanto tempo dura la temporaneità); inidoneità permanente.

Nel merito della vicenda che ha portato all’ordinanza n. 24973/2025, si è verificato che il giudizio del medico competente di inidoneità temporanea aveva portato a sospensione completa del lavoratore, con conseguente trattenuta della retribuzione.

Il lavoratore contestava, oltre la mancata attuazione della pratica cosiddetta del “repêchage”, cioè di impiego temporaneo in altra mansione compatibile, anche il giudizio stesso di inidoneità, che veniva impugnato presso l’organo collegiale dell’ASL; in questa sede il giudizio veniva ribaltato, il lavoratore veniva riconosciuto abile alla mansione e quindi la sospensione attuata dal datore di lavoro si è ritrovata senza fondamento.

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