Amministrazione e bilancio
20 Ottobre 2025
Quando si avvia un’impresa, coinvolgendo più soggetti, uno dei passaggi cruciali è la scelta della forma giuridica: società di capitali o società di persone? La decisione in tale senso presenta specifiche differenze in ordine a molteplici aspetti: fiscalità, amministrazione e adempimenti di vario genere. In altri termini, pur essendo presenti tratti comuni, molti aspetti si differenziano proprio in relazione alla singola forma giuridica scelta.
La differenza principale tra le due forme riguarda la responsabilità dei soci.
Nelle società di persone i soci rispondono illimitatamente e solidalmente per le obbligazioni sociali: significa che, in caso di debiti della società, i creditori possono rivalersi anche sul patrimonio personale dei soci. Questo comporta un rischio più elevato, seppure in parte compensate da una gestione più flessibile.
Nelle società di capitali, invece, la società ha una personalità giuridica distinta dai soci. La responsabilità dei soci è limitata al capitale conferito, proteggendo il patrimonio personale e rendendo più semplice attrarre investimenti esterni.
Un altro aspetto importante riguarda il capitale sociale minimo e le formalità di costituzione.
Le società di capitali richiedono un capitale minimo (esempio: 1 euro simbolico per le Srl semplificate, Spa 50.000 euro) e l’atto costitutivo deve essere redatto per atto pubblico notarile, con registrazione al Registro delle Imprese.Le società di persone non hanno requisiti minimi di capitale e possono essere costituite tramite scrittura privata registrata, rendendo l’avvio più rapido e meno oneroso.
La struttura di governance differisce sensibilmente.
Nelle società di persone la gestione è spesso affidata direttamente ai soci, che hanno pieni poteri decisionali, salvo patto contrario. Le decisioni sono flessibili, ma richiedono un alto grado di fiducia reciproca.
Nelle società di capitali la gestione è delegata agli organi sociali: amministratore unico, consiglio di amministrazione, assemblea dei soci. Questa separazione tra proprietà e gestione permette una maggiore professionalizzazione, almeno in linea teorica, ma introduce procedure più rigide.
La circolazione delle quote è un altro elemento distintivo.
Nelle società di persone, il trasferimento delle quote richiede il consenso unanime degli altri soci, garantendo stabilità, ma limitando la liquidità delle partecipazioni.
Nelle società di capitali le azioni o quote possono essere trasferite liberamente, salvo restrizioni statutarie, facilitando l’ingresso di nuovi investitori.
Anche la tassazione varia a seconda della forma scelta.
Le società di persone sono trasparenti fiscalmente: i redditi prodotti dalla società sono imputati direttamente ai soci secondo la loro quota di partecipazione e tassati come reddito personale (Irpef). Le società di capitali sono tassate direttamente sul reddito della società stessa (Ires, attualmente 24%) e gli utili distribuiti ai soci sono soggetti a ritenuta a titolo di imposta.
La differenza della forma giuridica si riflette anche sugli adempimenti.
Le società di persone, in regime ordinario, devono tenere scritture contabili, ma possono beneficiare di regimi semplificati.
Le società di capitali, invece, hanno l’obbligo di depositare il bilancio annuale presso il Registro delle Imprese, sono obbligate a tenere la contabilità ordinaria e, ricorrendo specifici parametri, a istituire l’organo di controllo. Di fatto, devono sopportare maggiori costi di gestione.
In sintesi, la scelta tra società di capitali e società di persone dipende dalla ponderazione delle responsabilità, patrimoniali, dalle esigenze di capitale, dalla flessibilità gestionale e dagli obiettivi di crescita.
Le società di persone sono ideali per attività familiari o tra soci fra I quali vi è un rapporto di fiducia, con gestione diretta e semplicità di costituzione.
Le società di capitali, invece, sono preferibili per imprese che puntano alla protezione patrimoniale, raccolta di capitali esterni e professionalizzazione della gestione, pur con oneri gestionali maggiori.
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