Paghe e contributi

27 Maggio 2020

Inquadramento previdenziale, i chiarimenti dell'INL

Indicazioni per gli ispettori durante i controlli in azienda: controllo dei codici (Ateco, codice statistico contributo e codici autorizzazione) e dell'effettiva attività esercitata.

L’Ispettorato Nazionale del Lavoro, con circolare del 11.03.2020, ha fornito istruzioni operative al personale ispettivo in merito all’inquadramento previdenziale, anche alla luce di quanto già indicato dall’Inps. Viene ricordato che esiste una ripartizione di settori previdenziali prestabilita e che l’azienda viene inquadrata, ai fini contributivi, all’interno di uno di essi in base al codice Ateco, relativo all’attività svolta. Con riferimento a tale codice l’Inps assegna a sua volta un codice statistico contributivo (C.S.C.) ed eventuali codici autorizzazione (C.A.) legati a particolarità dell’azienda. Così viene definito il regime contributivo con le conseguenti aliquote da applicare. Talvolta, è possibile la variazione dell’inquadramento inizialmente assegnato in caso di cambiamenti o successive differenti valutazioni.

L’Ispettorato entra poi nel merito della corretta verifica dell’inquadramento contributivo delle aziende, analizzando i singoli settori: industria, artigianato, agricoltura, terziario, credito-assicurazione e tributi appaltati.

La circolare contiene anche una precisazione sulle attività plurime per le quali, nel caso in cui l’impresa svolga più attività, è prevista l’applicazione di un differente regime contributivo esclusivamente se esiste l’autonomia funzionale e organizzativa delle strutture presso le quali le stesse sono svolte; in difetto di tali requisiti, si dovrà applicare il regime contributivo dell’attività prevalente rispetto alla quale le altre devono ritenersi sussidiarie o ausiliarie. In termini operativi, è sottolineato che l’indagine ispettiva verrà condotta prestando particolare attenzione alle concrete modalità con cui sono esercitate le diverse attività economiche facenti capo a uno stesso imprenditore.

Viene analizzato il caso delle attività ausiliarie che, pur non presentando autonomia funzionale, sono necessarie comunque a consentire la realizzazione di altre attività (c.d. principali) acquisendo una funzione complementare. In questo caso, ai fini dell’inquadramento, assume rilievo il rapporto sussidiario dell’impresa ausiliaria nei confronti dell’ausiliata, non esistendo autonomia nemmeno a livello contributivo.

Tali attività vengono analizzate ponendo particolare rilievo in relazione ai gruppi di imprese o a holding in cui ciascuna società del gruppo è dotata di patrimonio e bilancio separati rispetto all’impresa capogruppo. Al riguardo l’Inps ha chiarito che occorre procedere alla verifica del grado di coordinamento e di interdipendenza tra le varie aziende, attraverso alcuni dati fattuali. Qualora l’attività sia riconducibile, nel suo complesso, al raggiungimento dello scopo imprenditoriale unitario, anche in presenza di società collaterali facenti parte del gruppo, l’inquadramento sarà quello unico della società capogruppo. L’indagine ispettiva, quindi, deve verificare se all’interno del gruppo vi siano aziende strettamente connesse dal punto di vista organizzativo e funzionale che svolgono attività complementari e connesse tra loro.

Alla luce di quanto indicato, nell’ambito dell’attività di vigilanza, il personale ispettivo dovrà innanzitutto verificare la corrispondenza tra C.S.C., codice Ateco ed effettiva attività esercitata. L’eventuale proposta di cambio inquadramento dell’ispettore verrà indirizzata al Direttore della sede Inps competente, il quale adotterà, se dovuto, un provvedimento di modifica. Avverso tale provvedimento il datore di lavoro può presentare ricorso amministrativo al Presidente dell’Inps entro 90 giorni dalla notifica.

Soltanto una volta esaurita tale fase, il personale ispettivo abilitato a operare sui flussi UniEmens potrà effettuare il ricalcolo dei contributi dovuti.

Viene, infine, precisato che la categoria” dell’attività di impresa di cui all’art. 2070 C.C. rileva sia ai fini dell’inquadramento aziendale, sia ai fini del calcolo della contribuzione obbligatoria sugli importi delle retribuzioni previste dai contratti collettivi sottoscritti dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative sul piano nazionale nell’ambito della “categoria” di riferimento dell’impresa.

Viene, pertanto, ulteriormente ribadito che la fonte collettiva opera da parametro per la determinazione dell’obbligo contributivo minimo.

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