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10 Ottobre 2025

Intelligenza artificiale e professionisti: come informare i clienti

Da innovazione a nuovo adempimento: la L. 132/2025 obbliga i professionisti a un'informativa sull'IA. A fronte di dubbi su modalità e sanzioni, le associazioni di categoria intervengono con modelli operativi per gestire la novità.

Con l’entrata in vigore della L. 23.09.2025, n. 132 il panorama professionale italiano si deve confrontare anche con l’obbligo di informare i clienti sull’eventuale utilizzo di sistemi di intelligenza artificiale (IA). Quello che fino a poco tempo fa rappresentava un orizzonte di innovazione, è divenuta anche motivo di introduzione di un nuovo adempimento, che va a ingrossare il già corposo fascicolo dei clienti (mandato, privacy, antiriciclaggio, ecc.).

La norma (art. 13) stabilisce che l’impiego dell’IA da parte dei professionisti deve essere limitato ad attività strumentali e di supporto, garantendo sempre la prevalenza del lavoro intellettuale. Tale prevalenza è da intendersi in senso qualitativo e non meramente quantitativo, a salvaguardia del pensiero critico umano.

Il professionista è quindi tenuto a comunicare al cliente, con un linguaggio chiaro, semplice ed esaustivo, le informazioni relative ai sistemi utilizzati, al fine di preservare il fondamentale rapporto fiduciario. Sorprende, tuttavia, che il legislatore non abbia previsto sanzioni specifiche per la violazione di questo obbligo informativo; ciononostante, l’inadempimento potrebbe avere conseguenze sul piano della responsabilità professionale, qualora un cliente subisca un danno, e disciplinare, per violazione dei doveri deontologici.

Di fronte a questo scenario, il mondo professionale si è mosso per fornire strumenti operativi. Confprofessioni e l’Associazione Nazionale Forense (ANF) hanno messo a punto e diffuso un fac-simile di informativa per agevolare gli studi nell’adempimento. La compilazione richiede al professionista di dichiarare se si avvale o meno di sistemi di IA e, in caso affermativo, di specificarne la tipologia (predittiva, generativa, ecc.) e le caratteristiche, come la localizzazione del software. Il documento ribadisce inoltre i 2 concetti chiave imposti dalla norma: l’uso dell’IA è circoscritto ad attività di mero supporto e la responsabilità finale di ogni valutazione resta in capo al professionista. Infine, il modulo richiama l’obbligo di garantire il pieno rispetto della normativa sul trattamento dei dati personali (GDPR), aspetto imprescindibile quando si trattano informazioni riservate dei clienti.

Resta da comprendere l’approccio che si intende adottare: una comunicazione così dettagliata per ciascun cliente (in carico e futuro), da controfirmare per avvenuta consegna e presa visione, oppure è possibile adottare soluzioni più snelle, senza necessità di aggiornare l’intero mandato professionale? Il cuore della questione è l’informazione, ergo dovrebbe essere sufficiente anche una comunicazione più sintetica (tanto più se l’oggetto della stessa fosse che non viene utilizzata la IA), da consegnare anche a mezzo e-mail (ma con richiesta di conferma di lettura o, meglio ancora, di mail di ritorno da parte del cliente attestante la ricezione), o magari via PEC, garantendo così la tracciabilità della missiva.

Quale che sia la via prescelta, resta comune il fatto che, ancora una volta, ci si trova dinnanzi all’ennesimo appesantimento burocratico, volto a ribadire ciò che, a parere di chi scrive, non avrebbe bisogno di essere ribadito: la responsabilità professionale è sempre e comunque del professionista, che si può avvalere di collaboratori (reali o virtuali) e degli strumenti ritenuti più opportuni, senza che ciò faccia in alcun modo venir meno la responsabilità cui sopra. La scelta tra un’informativa dettagliata e una comunicazione più sintetica dipenderà dalla sensibilità del singolo professionista e della complessità delle informazioni da fornire. Certamente il modello predisposto da ANF e Confprofessioni è da accogliere con favore, in quanto rappresenta una soluzione efficace e completa che può sin da subito essere utilizzato.

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