Amministrazione e bilancio

28 Novembre 2019

Inventario di magazzino, pulizie di fine anno

La legge indica le procedure da osservare per distruggere rimanenze non più commercializzabili o beni strumentali ormai obsoleti.

Il Codice Civile prevede che, almeno una volta l’anno, a fine esercizio, si predisponga l’inventario dei beni aziendali, procedendo con la conta fisica, elencando i beni per categorie omogenee e classificati secondo le direttive dell’Organo Amministrativo; effettuato l’elenco dei beni, bisogna procedere con la necessaria valutazione monetaria, secondo le disposizioni dettate dall’art. 2426, n. 9 C.C.

La legge prevede particolari procedure per distruggere/eliminare i beni aziendali; tali norme devono essere rispettate rigorosamente, al fine di vincere le presunzioni in presenza di differenze inventariali che, sotto il profilo fiscale, sono soggette alle presunzioni di cessione o di acquisto dettate dal D.P.R. 441/1997. Tale presunzione legale non è assoluta e l’art. 1, c. 2, ammette la prova contraria dell’imprenditore, qualora sia in grado di dimostrare all’Amministrazione Finanziaria, che i beni sono stati utilizzati per la produzione oppure sono giacenti presso terzi, poiché consegnati in conto lavorazione, deposito, comodato d’uso, oppure in forza di contratti estimatori, di contratti d’opera, appalto, trasporto, mandato, commissione o di altro titolo, con cui non sia trasferita la proprietà del bene.

Nell’ipotesi in cui l’impresa decida di distruggere i beni, occorre seguire una precisa procedura per ottenere l’attestazione della consistenza dei beni oggetto della distruzione (art. 2, c. 4 D.P.R. 441/1997). A tal fine, l’imprenditore (o il legale rappresentante della società), deve predisporre un’apposita comunicazione scritta, destinata all’Agenzia delle Entrate e alla Guardia di Finanza territorialmente competenti, almeno entro i 5 giorni antecedenti il giorno fissato per la procedura di smaltimento/distruzione, indicante luogo, data e ora delle operazioni, nonché la modalità di distruzione o trasformazione dei beni stessi, la loro natura, qualità e quantità, e il valore totale dei beni sulla base del prezzo di acquisto; qualora si presuma di ottenere un valore residuo, dopo il processo di distruzione/smaltimento (per esempio, dei rottami), deve essere indicato anche quest’ultimo. Dopo l’avvenuta distruzione dei beni, i pubblici funzionari o gli ufficiali della Guardia di Finanza o un notaio in loro assenza, redigeranno un verbale in cui saranno descritte le operazioni di distruzione dei beni.

Nota molto importante è quella riguardante il caso in cui il costo complessivo dei beni da distruggere non sia superiore a 10.000 euro: infatti, sarà sufficiente la dichiarazione sostitutiva di atto notorio resa dal contribuente, da esibire in caso di controllo/verifica. Nel caso in cui la contabilità di magazzino non sia obbligatoria per l’impresa, il contribuente non è tenuto alla procedura qui menzionata, ma può produrre ai verificatori fiscali qualunque altro documento che sia in grado di vincere la presunzione di cessione/acquisto; ciò in quanto le operazioni aziendali non sono riconducibili al D.P.R. 441/1997. Da una rettifica inventariale, dunque, scaturisce una conseguente “prestazione extra incarico professionale” per le rettifiche da approntare al registro cespiti, nonché al conto economico/bilancio, per redigere una chiara e veritiera situazione patrimoniale dell’azienda, quand’anche in contabilità semplificata.

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