Imposte dirette
25 Ottobre 2025
La Cassazione conferma la presunzione di autonoma organizzazione per studi associati; “onere probatorio grava sul contribuente”.
Con l’ordinanza 13.10.2025, n. 27352 la Cassazione, Sezione Tributaria, ha nuovamente affrontato la questione del “rimborso Irap” chiesto dagli studi associati relativamente ai compensi percepiti dagli associati per incarichi individuali. La controversia si è sviluppata sul presupposto d’imposta previsto dagli artt. 2 e 3 D.Lgs. 15.12.1997, n. 446, che collegano l’Irap all’esercizio di attività professionali organizzate in forma autonoma.
Per orientamento consolidato della giurisprudenza, richiamato dalla stessa Corte, la forma associata implica una presunzione di autonoma organizzazione che grava sul contribuente che invoca la separazione delle attività (Sez. Un., sent. 14.04.2016, n. 7371; Cass. 22366/2025).
Nel caso deciso con l’ordinanza 13.10.2025, n. 27352 sono stati messi in rimborso i compensi fatturati e incassati dallo studio associato per incarichi di sindaco e componenti di organismi di controllo, contestati dall’Agenzia delle Entrate sulla base delle norme Irap. La Corte ha ribadito che, ai sensi degli artt. 2 e 3 D.Lgs. 15.12.1997, n. 446, l’esercizio di arti e professioni in forma associata costituisce presupposto dell’imposta e che la presunzione di autonoma organizzazione si desume dalla stessa forma associativa.
La decisione segna continuità con precedenti pronunce della Cassazione che hanno spostato sull’interessato l’onere di provare la totale separazione delle attività associative e individuali, come già evidenziato nelle sentenze della Cassazione 19.05.2017, n. 12763 e 26.11.2019, n. 30873.
Nel caso in esame la fatturazione e l’incasso dei compensi erano avvenuti in “capo allo studio associato” senza partita Iva individuale né gestione amministrativa separata, elementi che la Corte ha ritenuto insufficienti a scalfire la presunzione di autonoma organizzazione prevista dall’art. 3 D.Lgs. 15.12.1997, n. 446.
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