Imposte dirette

30 Aprile 2024

ISA, i livelli di affidabilità fiscale per il regime premiale

Previsti punteggi ISA differenziati per l’esonero dal visto di conformità su compensazioni e rimborsi (provv. Ag. Entrate n. 205127/2024).

Con il provvedimento 22.04.2024, n. 205127 l’Agenzia delle Entrate ha definito i punteggi di affidabilità fiscale necessari all’accesso ai benefici previsti dal regime premiale ISA per il 2023, così come previsto dall’art. 9-bis, c. 11 D.L. 50/2017.

Da quest’anno, in particolare, a seguito delle modifiche introdotte dall’art. 14 D.Lgs. 1/2024 in materia di esonero dal visto di conformità per la compensazione di crediti relativi a Iva, imposte dirette e Irap, nonché per il rimborso del credito Iva, è stata prevista una graduazione del beneficio in funzione del comparto impositivo e del voto attribuito. Così, in presenza di specifici livelli Isa, sarà possibile accedere ai seguenti benefici del regime premiale:

  • esonero dall’apposizione del visto di conformità per la compensazione di crediti per un importo non superiore a 70.000 euro annui relativamente all’Iva e per un importo non superiore a 50.000 euro annui relativamente alle imposte dirette e all’Irap;
  • esonero dall’apposizione del visto di conformità ovvero dalla prestazione della garanzia per i rimborsi dell’Iva per un importo non superiore a 70.000 euro annui;
  • esclusione dell’applicazione della disciplina delle società non operative;
  • esclusione degli accertamenti basati sulle presunzioni semplici;
  • anticipazione di almeno un anno dei termini di decadenza per l’attività di accertamento;
  • esclusione della determinazione sintetica del reddito complessivo di cui all’art. 38 D.P.R. 600/1973 a condizione che il reddito complessivo accertabile non ecceda di 2/3 il reddito dichiarato.

In tema di visto di conformità, in particolare, vengono previste 2 ipotesi di esonero con una graduazione del beneficio in ragione del punteggio ISA ottenuto.
In primo luogo, ai contribuenti che presentano un livello di affidabilità almeno pari a 9, sia per il periodo d’imposta 2023 che in caso di “media semplice” dei livelli di affidabilità ottenuti per i periodi d’imposta 2022 e 2023, è riconosciuto l’esonero dall’apposizione del visto di conformità sulla dichiarazione annuale per la compensazione dei crediti di importo non superiore a:

  • 70.000 euro annui relativi all’Iva, maturati nell’annualità 2024;
  • 50.000 euro annui relativi alle imposte dirette e all’Irap, maturati nel periodo d’imposta 2023.

Agli stessi, è riconosciuto l’esonero dal visto di conformità sulla richiesta di compensazione del credito Iva infrannuale, maturato nei primi 3 trimestri dell’anno 2025, per crediti di importo non superiore a 70.000 euro annui.
Nella seconda ipotesi, i contribuenti che, per il periodo d’imposta 2023, presentano un livello di affidabilità inferiore a 9 ma almeno pari a 8 ovvero un livello di affidabilità almeno pari a 8,5 calcolato attraverso la “media semplice” dei livelli di affidabilità per i periodi d’imposta 2022 e 2023, è riconosciuto l’esonero dall’apposizione del visto di conformità:

  • sulla dichiarazione annuale per la compensazione dei crediti di importo non superiore a 50.000 euro annui relativi all’Iva, maturati nell’annualità 2024 ovvero a 20.000 euro annui relativi alle imposte dirette e all’Irap, maturati nel periodo d’imposta 2023;
  • sulla richiesta di compensazione del credito Iva infrannuale, maturato nei primi 3 trimestri dell’anno 2025, per crediti di importo non superiore a 50.000 euro annui.

Due ipotesi anche nel caso di esonero dall’apposizione del visto di conformità ovvero dalla prestazione della garanzia, per il rimborso del credito Iva risultante dalla dichiarazione annuale o del credito Iva infrannuale. Infatti, ai contribuenti che presentano un livello di affidabilità almeno pari a 9, tanto per il periodo d’imposta 2023 quanto come “media semplice” dei livelli di affidabilità ottenuti per i periodi d’imposta 2022 e 2023, è riconosciuto l’esonero dall’apposizione del visto di conformità ovvero dalla prestazione della garanzia, sulla richiesta di rimborso del credito Iva, maturato per l’anno di imposta 2024, per crediti di importo non superiore a 70.000 euro annui. Ai medesimi contribuenti è riconosciuto l’esonero dall’apposizione del visto/prestazione della garanzia, sulla richiesta di rimborso del credito Iva infrannuale maturato nei primi 3 trimestri dell’anno di imposta 2025, per crediti di importo non superiore a 70.000 euro annui.

Nella seconda ipotesi, ai contribuenti che, per il periodo d’imposta 2023, presentano un livello di affidabilità inferiore a 9, ma almeno pari a 8 ovvero un livello di affidabilità complessivo almeno pari a 8,5, calcolato attraverso la “media semplice” dei livelli di affidabilità ottenuti per i periodi d’imposta 2022 e 2023, è riconosciuto l’esonero dall’apposizione del visto di conformità ovvero dalla prestazione della garanzia:

  • sulla richiesta di rimborso del credito Iva, maturato per l’anno di imposta 2024, per crediti di importo non superiore a 50.000 euro annui;
  • sulla richiesta di rimborso del credito Iva infrannuale maturato nei primi 3 trimestri dell’anno di imposta 2025, per crediti di importo non superiore a 50.000 euro annui.

Restano confermati i punteggi ISA anche per i restanti benefici fiscali. Infatti, ove il risultato di affidabilità fiscale sia pari almeno a 9, tanto per il periodo d’imposta 2023, quanto come “media semplice” dei livelli di affidabilità 2022 e 2023, il contribuente può accedere anche ai seguenti benefici del regime premiale:

  • esclusione dalla disciplina delle società non operative;
  • esclusione dalla determinazione sintetica del reddito complessivo con riferimento al 2023, a condizione che il reddito complessivo accertabile non ecceda di 2/3 il reddito dichiarato.

Inoltre, per l’esclusione degli accertamenti basati sulle presunzioni semplici occorre un punteggio almeno pari a 8,5 a seguito dell’applicazione degli ISA per il periodo di imposta 2023, ovvero almeno pari a 9 in caso di “media semplice” dei livelli di affidabilità ottenuti per i periodi d’imposta 2022 e 2023.
Infine, per la riduzione di un anno dei termini di decadenza per l’attività di accertamento occorre un livello di affidabilità almeno pari a 8, anche per effetto dell’indicazione di ulteriori componenti positivi.

L’Agenzia delle Entrate, da ultimo, puntualizza ulteriori condizioni per accedere al beneficio premiale. Infatti, i contribuenti che conseguono, nel medesimo periodo di imposta, sia redditi d’impresa sia reddito di lavoro autonomo, accedono ai benefici premiali se:

  • applicano, per entrambe le categorie reddituali, i relativi ISA, laddove previsti;
  • il punteggio attribuito a seguito dell’applicazione di ognuno di tali ISA, anche sulla base di più periodi d’imposta, è pari o superiore a quello minimo individuato per l’accesso al beneficio stesso.

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