ETS ed Enti non commerciali
07 Aprile 2025
L’entrata in vigore del regime fiscale previsto dalla riforma del Terzo settore evidenzia criticità che devono essere attentamente valutate. In questo contributo si esaminano alcuni aspetti della disciplina dell’impresa sociale.
In una comfort letter della Direzione Generale Concorrenza, la Commissione Europea ha preso atto che, stante le caratteristiche e unicità del Terzo settore italiano, le agevolazioni fiscali degli ETS non si configurano come aiuti di Stato, poiché perseguono attività di interesse generale con finalità di pubblica utilità. Si ritiene che, per gli ETS, tali misure di carattere fiscale, tenuto conto di quanto previsto dall’art. 104, c. 2 del CTS, possano entrare in vigore dal 1.01.2026.
In particolare, le Onlus saranno abrogate dal 31.03.2026. Entro tale data dovranno scegliere se iscriversi al RUNTS, con conseguente perdita della qualifica fiscale di Onlus, o restare fuori dal RUNTS. Quest’ultima scelta comporta, oltre la perdita delle agevolazioni fiscali, la devoluzione del patrimonio incrementale residuo.
Più in generale, con riferimento a tutti i soggetti interessati, la scelta fondamentale da fare, in caso di iscrizione al RUNTS, è tra ETS (D.Lgs. 117/2017) e impresa sociale (D.Lgs. 112/2017). Ognuna delle soluzioni offerte dalla riforma presenta, dal punto di vista gestionale, dei punti critici che vanno attentamente valutati. Nel presente contributo esaminiamo due criticità dell’impresa sociale.