Diritto del lavoro e legislazione sociale
09 Luglio 2025
Lo strumento dell’isopensione consente alle imprese private con eccedenze di personale di accompagnare i dipendenti alla pensione ordinaria, sostenendone per un massimo di 7 anni il trattamento economico e i contributi previdenziali.
L’isopensione è una misura di accompagnamento alla pensione introdotta dall’art. 4, cc. 1-7-ter L. 92/2012. Originariamente prevista per un massimo di 4 anni, la durata dell’isopensione è stata estesa fino a 7 anni dall’art. 1, c. 160 L. 205/2017 (per il triennio 2018-2020) e stabilizzata poi con tale estensione fino al 2026 dall’art. 9, c. 5-bis D.L. 198/2022. Possono dunque accedervi i lavoratori cui non manchino più di 7 anni al conseguimento della pensione di vecchiaia o anticipata ordinaria (art. 24, cc. 6 e 10 D.L. 201/2011), con riferimento alla normativa vigente al momento della cessazione.
Destinatari e condizioni di accesso – I lavoratori devono risultare in esubero e coinvolti in un accordo tra azienda e sindacati maggiormente rappresentativi. L’azienda, per attivare lo scivolo, deve: operare nel settore privato; avere impiegato mediamente più di 15 dipendenti nei 6 mesi precedenti la sottoscrizione dell’accordo sindacale (escludendo gli apprendisti, ma includendo i dirigenti); concludere un accordo con le organizzazioni sindacali rappresentative; garantire economicamente il trattamento tramite fideiussione bancaria o pagamento anticipato in unica soluzione.