IVA

14 Agosto 2020

Iva al 10% per trinciato, insilato e pastone di mais

L’Agenzia delle Entrate con la risposta n. 221/2020 ha delineato le aliquote Iva applicabili alle vendite di trinciato, insilato e pastone di mais

L’Agenzia delle Entrate, lo scorso 21.07.2020, ha finalmente fornito gli attesi chiarimenti in termini di aliquota applicabile alla commercializzazione di alcuni prodotti a base di mais, in particolare al “Trinciato di Mais, Insilato di Mais e Pastone di Mais “, non indicati esplicitamente nella Tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26.10.1972, n. 633.

È necessario specificare cosa si intenda per prodotti a base di mais. Nel dettaglio:

  • cereale trinciato: cereale che durante la raccolta viene sminuzzato;
  • insilato (chiamato anche comunemente silato):
  • cereale fresco, o appassito, o allo stato ceroso, conservato attraverso un processo fermentativo anaerobico capace di preservare le qualità nutritive del materiale di partenza;
  • pastone di mais: sottospecie di insilato, contraddistinto da una composizione di granella, tutolo e una parte di brattee.

Il dubbio emerso riguarda, quindi, l’applicazione della corretta aliquota Iva: il 4%, nel caso in cui siano destinati ad uso zootecnico, come previsto dalla Tabella A, parte II, punto 11) (frumento, granturco, segala e orzo, spezzati o schiacciati; riso, avena ed altri cereali minori, spezzati o schiacciati, destinati ad uso zootecnico) ovvero il 10%, nel caso in cui siano destinati ad uso diverso da quello zootecnico, come previsto dalla Tabella A, parte III, punto 29) (riso, avena, altri cereali minori, spezzati o schiacciati, destinati ad usi diversi da quello zootecnico).

L’Agenzia delle Entrate ha definito che per tali cessioni sia necessario applicare l’aliquota Iva del 10%. La decisione deriva a seguito del consulto dell’Ufficio “tariffa e classificazione” dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli per verificare la complessiva ed effettiva composizione e qualificazione merceologica ai fini doganali dei prodotti sopramenzionati.

Quest’ultima, con nota prot. 173776 del 9.06.2020, ha preliminarmente precisato che

  • il trinciato di mais è il prodotto ottenuto dalla trinciatura della pianta intera (fusto, foglie e pannocchia) nel momento in cui la spiga è allo stadio di maturazione, raccolta e trasportata all’interno di un’area, distribuita in strati orizzontali, compressa tramite pala o trattore e sigillata con uno o più strati di film plastico;
  • l’insilamento è l’insieme delle operazioni che hanno lo scopo di conservare l’umidità della massa per favorire i processi di fermentazione e acidificazione in ambiente anaerobico;
  • il pastone di mais si ottiene dalla trinciatura esclusivamente della pannocchia.

Tali prodotti sono classificati alla voce SA 2308 00 e più precisamente alla sottovoce della nomenclatura combinata 2308 0090 che è richiamata dal n. 90) della Tabella A, parte III, allegata al Decreto Iva, che prevede l’applicazione dell’aliquota IVA del 10% alle cessioni di “prodotti di origine vegetale del genere di quelli utilizzati per la nutrizione degli animali, non nominati né compresi altrove”.

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