IVA

02 Agosto 2025

Iva al 22% su riparazioni di protesi acustiche

Secondo l’Agenzia delle Entrate, le riparazioni di protesi acustiche sono soggette all’aliquota Iva ordinaria, mentre le cessioni e i ricambi mantengono il 4%.

L’Agenzia delle Entrate, con la consulenza giuridica 15.07.2025, n. 8, ha confermato che l’applicazione dell’aliquota Iva sulle “prestazioni di riparazione delle protesi acustiche rimane quella ordinaria del 22%”, escludendo quindi la possibilità di beneficiare dell’aliquota ridotta del 4% prevista per le cessioni di dispositivi medici destinati a compensare menomazioni permanenti (art. 16 D.P.R. 633/1972, Tabella A parte II).

La normativa di riferimento stabilisce che l’aliquota di base è al 22%, mentre deroghe sono possibili solo se espressamente previste dalla Tabella A allegata al D.P.R. 633/1972 (art. 16). In tale tabella, parti, protesi e ausili per menomazioni permanenti sono individuati nelle voci 30 (“apparecchi per facilitare l’audizione ai sordi”), 41-quater (“protesi e ausili inerenti a menomazioni funzionali permanenti”) e 33 (“parti, pezzi staccati e accessori”), ma soltanto riferendosi alla loro “cessione di beni”. La linea interpretativa dell’Agenzia è netta: le prestazioni di riparazione sono da considerarsi servizi, non cessioni, ed è pertanto corretto applicare l’aliquota Iva ordinaria al 22% (circ. n. 87/E/1987).

Ancor prima, la circolare n. 43/1975 aveva chiarito che il concetto di “produzione” citato nell’art. 16, c. 3 D.P.R. 633/1972 non comprende le attività di manutenzione o riparazione di beni esistenti. Di conseguenza, non si riconosce parità di trattamento tra una produzione su commessa e un intervento di manutenzione effettuato su un bene già esistente. Un precedente significativo, “estraneo al settore delle protesi acustiche” ma in linea con questa interpretazione, è rintracciabile nella risoluzione n. 306/E/2002 relativa “ai veicoli adattati per persone con disabilità”: 

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