IVA

06 Settembre 2025

Iva al 5% per oggetti d’arte dopo la conversione del decreto Omnibus

La conversione in legge del decreto Omnibus: aliquota Iva ridotta al 5% per le importazioni e per le cessioni interne di oggetti e opere d’arte, antiquariato o collezione.

Il decreto Omnibus (D.L. 95/2025) è stato convertito in legge dalla L. 118/2025, pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 9.08.2025 e in vigore dal 10.08.2025, sostanzialmente senza correzioni rilevanti rispetto al testo del decreto (soltanto correzioni ortografiche e precisazioni). Si ricorda quindi che, dallo scorso 1.07.2025, i commercianti di oggetti d’arte, di antiquariato o da collezione possono applicare l’aliquota Iva del 5% per le cessioni dei suddetti.

Finora l’aliquota ridotta (pari però al 10%) era riservata a:

– importazioni;

– cessioni degli oggetti suddetti effettuate dagli autori delle opere o dai loro eredi o legatari.

L’art. 9 D.L. 95/2025 (decreto Omnibus) ha abrogato l’art. 39 D.L. 41/1995 che disponeva l’aliquota del 10% per le importazioni e, quindi, il correlato n. 127-septiesdecies della Tabella A, parte III del D.P.R. 633/1972, e ha introdotto il n. 1-novies della Tabella A, parte II-bis, che dispone che si applichi l’aliquota ridotta del 5% per le cessioni di oggetti d’arte, di antiquariato, da collezione di cui alle lett. a), b) e c) della tabella del D.L. 41/1995, a condizione che non si applichi il regime del margine.

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