IVA

24 Settembre 2025

Iva detraibile in liquidazione se sussiste inerenza

L’Agenzia delle Entrate chiarisce: Iva detraibile sulle spese legali e di recupero crediti in liquidazione, se inerenti all’attività liquidatoria e non riferite ad attività esenti.

Con la pubblicazione della risposta all’interpello 22.09.2025, n. 251 l’Agenzia delle Entrate interviene su un tema di grande interesse per le società in liquidazione: la detraibilità dell’Iva sulle spese sostenute durante la fase liquidatoria, in particolare per prestazioni professionali legali e di recupero crediti.

Il caso sottoposto riguarda una società che fino alla liquidazione ha svolto attività esente ai sensi dell’art. 10 D.P.R. 633/1972 e che, pertanto, non ha detratto l’Iva sulle fatture ricevute in relazione a tale attività.

La società, posta in liquidazione volontaria a luglio 2021 dopo la cessione di 2 rami d’azienda, si trova ancora impegnata nella gestione di contenziosi tributari (definiti nel 2023 tramite la procedura agevolata ex art. 1, cc- 186-205 L. 29.12.2022, n. 197) e nel recupero di crediti insoluti. In tale contesto, sono state ricevute fatture per prestazioni professionali e chiede se si possa detrarre l’Iva addebitata, pur non avendo più operazioni attive.

L’Agenzia delle Entrate, nel proprio parere, richiama i principi generali che regolano il diritto alla detrazione, rinvenibili nell’art. 19 e ss. D.P.R. 633/1972, che recepiscono gli artt. 167 e ss. e 178 e ss. della Direttiva 2006/112/CE. Centrale è il principio di inerenza (o afferenza) dell’acquisto rispetto alle operazioni imponibili a Iva, come ribadito anche dalle circolari 17.01.2018, n. 1/E e 24.12.1997, n. 328. L’art. 19, c. 2, infatti, esclude la detraibilità dell’Iva per acquisti relativi a operazioni esenti o comunque non soggette all’imposta, salvo il disposto dell’art. 19-bis2.

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