IVA
15 Aprile 2025
Dal 14.04.2025 parte la graduale implementazione della riforma che adegua il sistema Iva ai modelli digitali, con estensione del regime OSS e nuove regole per la fatturazione elettronica.
La riforma Iva unionale nota come VIDA (VAT in the digital age) è entrata in vigore il 14.04.2025 avviando un processo di trasformazione digitale che si completerà nel 2035. Come evidenziato nella premessa della direttiva UE 11.03.2025, n. 2025/516, l’attuale sistema “non è adatto ai nuovi modelli operativi digitali delle imprese e non consente il pieno utilizzo dei dati generati dalla digitalizzazione”.
Fatturazione elettronica: libertà immediata per gli Stati membri – La prima novità già operativa riguarda la fatturazione elettronica: gli Stati membri non dovranno più chiedere al Consiglio UE l’autorizzazione per introdurre o mantenere l’obbligo di fatturazione elettronica per le operazioni effettuate dai soggetti passivi stabiliti nel loro territorio.
Estensione del regime OSS dal 2027 – Dal 1.07.2027 sarà estesa ad altre operazioni la possibilità per le imprese di pagare l’imposta senza doversi identificare nel Paese UE dell’imposizione, secondo le regole del regime semplificato OSS (One Stop Shop), nelle sue articolazioni UE e non-UE.
Nuove regole sull’esigibilità dell’Iva – La direttiva 2025/516 ha modificato l’art. 66 della direttiva Iva, che accorda agli Stati membri la facoltà di derogare alle regole generali sul momento di esigibilità dell’Iva. Dal 1.07.2027, tra le operazioni per le quali tale facoltà non è esercitabile, sono state inserite le prestazioni di servizi rese da soggetti in regime OSS-non UE e le cessioni di beni e le prestazioni di servizi rese da soggetti in regime OSS-UE.
Marketplace e interfacce elettroniche – La direttiva 2025/516 estende, con effetto dal 1.01.2027, il meccanismo del “fornitore presunto”, previsto dall’art. 14-bis della direttiva Iva, alle cessioni effettuate nei confronti di soggetti passivi e di enti non soggetti passivi, i cui acquisti intracomunitari non sono soggetti all’Iva a norma dell’art. 3, par. 1, della direttiva Iva. Dal 1.07.2028, è prevista l’adozione volontaria da parte degli Stati membri della regola del fornitore presunto per piattaforme di marketplace per locazione alloggi brevi e trasporto passeggeri su strada, che diventerà obbligatoria dal 1.07.2030.
Regime speciale IOSS – Con effetto dal 1.07.2027, non potranno avvalersi del regime IOSS i soggetti che applicano il regime di franchigia delle piccole imprese, come stabilito dalla modifica all’art. 369-quaterdecies della direttiva Iva.
Nuovo regime per il trasferimento di beni – Dal 1.07.2028 entrerà in vigore un nuovo regime per il trasferimento di beni, previsto dalla direttiva 2028/2929. Secondo questo regime, il trasferimento di beni a se stessi, costituente un’operazione assimilata a una cessione intracomunitaria, darà luogo ad acquisto intracomunitario esente nel Paese UE di destinazione. Pertanto, non potrà essere utilizzato per il trasferimento di beni per i quali non vi è pieno diritto a detrazione nel Paese di destinazione. Nella stessa data è prevista anche la riduzione delle identificazioni Iva multiple attraverso il sistema Single VAT Registration (SVR) e la graduale soppressione delle regole vigenti in materia di “call-off stock”, che saranno definitivamente eliminate dal 1.07.2029.
Fattura elettronica obbligatoria e Digital Reporting Requirement – Dal 1.07.2030 diventeranno obbligatorie: la regola del fornitore presunto; l’adozione del formato EN 16931 (UBL o CII) per le fatture elettroniche strutturate; la fatturazione elettronica per operazioni Intra UE e per quelle soggette a meccanismo reverse charge; l’emissione della fattura elettronica Intra UE entro 10 giorni dal fatto generatore o dall’incasso dell’acconto; l’avvio dell’obbligo del DRR (Digital Reporting Requirement).
Implicazioni pratiche per le imprese – La riforma VIDA avrà importanti implicazioni pratiche:
– semplificazione amministrativa. La riduzione dei casi in cui le imprese devono identificarsi in un altro Stato membro attraverso il sistema SVR permetterà di gestire operazioni transfrontaliere direttamente dallo Stato di stabilimento;
– standardizzazione. L’adozione di un modello unico europeo di fatturazione elettronica consentirà alle imprese di integrare un linguaggio comune per lo scambio di informazioni strutturate, con vantaggi non solo fiscali ma anche di business (gestione ordini, trasporti, merci e finanza aziendale);
– nuovi obblighi per le piattaforme digitali. Le piattaforme che facilitano servizi di affitto breve o trasporto passeggeri su strada dovranno gestire l’Iva anche per i privati non soggetti passivi che utilizzano le loro interfacce;
– eliminazione degli adempimenti Intrastat. La sostituzione dei modelli Intrastat con il sistema DRR semplificherà gli adempimenti per le operazioni intracomunitarie.