Enti locali

14 Luglio 2025

Iva e compensazione finanziaria pubblica per calmierazione tariffaria

Un’importante e innovativa sentenza della Corte di Giustizia UE circoscrive l’applicazione dell’Iva alle sovvenzioni direttamente connesse con i corrispettivi dovuti dall’utenza al sovvenzionato.

La Corte di Giustizia Ue, con la sentenza 8.05.2025, causa C-615/23, è tornata a esprimersi sul perimetro di applicazione dell’art. 73 della Direttiva 2006/112/Ce, norma comunitaria che estende la base imponibile Iva alle sovvenzioni direttamente connesse con il prezzo di tali operazioni. La norma domestica di recepimento del dettato comunitario è l’art. 13 D.P.R. 633/1972 che comprende nella base imponibile le integrazioni direttamente connesse con i corrispettivi dovuti da altri soggetti.

Si tratta di argomento molto complesso che sovente riguarda gli enti locali quali erogatori, nell’ambito delle proprie attività istituzionali, di contributi a imprese svolgenti servizi pubblici a favore dell’utenza a prezzo calmierato. Il caso trattato dalla Corte, infatti, riguarda proprio una compensazione versata da un ente locale al prestatore di servizi per coprire i costi sostenuti e la relativa indagine, determinante per la decisione, circa il nesso diretto tra la compensazione e i servizi forniti.

Il contenzioso è nato tra l’autorità fiscale polacca e una società operante nel settore del trasporto passeggeri in un contesto tipico, rispetto al quale nemmeno l’Italia fa eccezione: la società conclude, in qualità di operatore, con un ente locale, l’organizzatore, contratti di prestazione di servizi di trasporto pubblico collettivo.

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