Enti locali
04 Giugno 2025
La circolare 16.05.2025, n. 5/E chiarisce l’impatto dell’art. 16-ter D.L. 131/2024 sul trattamento Iva delle operazioni di distacco o prestito di personale, norma volta ad armonizzare la legislazione Iva italiana dopo la sentenza della Corte di Giustizia Ue (C-94/19).
Con la circolare 16.05.2025, n. 5/E l’Agenzia delle Entrate chiarisce l’impatto dell’art. 16-ter D.L. 131/2024 sul trattamento Iva delle operazioni di distacco o prestito di personale, norma volta ad armonizzare la legislazione Iva italiana con la sentenza della Corte di Giustizia Europea alla causa C-94/19.
Fino al 2024, il prestito (o il distacco) di personale era escluso dall’Iva se il soggetto utilizzatore versava al datore di lavoro soltanto il rimborso dei costi, ai sensi dell’art. 8, c. 35 L. 67/1988 (Non sono da intendere rilevanti ai fini dell’imposta sul valore aggiunto i prestiti o i distacchi di personale a fronte dei quali è versato solo il rimborso del relativo costo).
Tale norma, che per essere di natura tributaria ha goduto di rara longevità, è stata abrogata dal 1.01.2025. L’art. 16-ter, c. 2 ha stabilito che le disposizioni di abrogazione (inserite nel comma 1) si applicano ai prestiti e ai distacchi di personale stipulati o rinnovati a decorrere dal 1.01.2025. Lo stesso comma, inoltre, stabilisce la tipica “sanatoria” per i comportamenti difformi ante legge alla sentenza CGE.