IVA
18 Marzo 2025
La Corte di Giustizia Europea (causa C-640/23) ha stabilito che il cessionario può chiedere il rimborso dell’Iva indebitamente versata su operazioni non imponibili, anche se non recuperabile dal fornitore, tutelando la neutralità dell’imposta.
La Corte di Giustizia dell’Unione Europea, nella sentenza 13.03.2025, C-640/23, ha affrontato nuovamente il tema della gestione dell’Iva applicata erroneamente su operazioni che, a seguito di riqualificazione fiscale, risultano non soggette all’imposta. In questa sede, i giudici europei hanno espresso 2 principi fondamentali:
– la legittimità del diniego di detrazione dell’Iva se una cessione viene riqualificata come operazione fuori campo Iva (pertanto, una normativa nazionale può legittimamente impedire al cessionario o committente di detrarre l’imposta pagata per errore al fornitore, anche quando il recupero diretto da quest’ultimo sia impossibile o particolarmente complesso);
– il diritto al rimborso dell’Iva direttamente dall’Erario. In caso di impossibilità di recupero dell’Iva presso il fornitore, il soggetto passivo deve poter richiedere il rimborso direttamente all’Amministrazione Finanziaria.