IVA
25 Febbraio 2025
Focus sui righi VO15, VE37, VE39, VF23 e VF24 per operazioni B2B fino a 2 milioni di volume d'affari.
Il regime Iva per cassa, introdotto dall’art. 32-bis D.L. 83/2012 in attuazione della Direttiva 2010/45/UE del Consiglio del 13.07.2010, è entrato in vigore il 1.12.2012, sostituendo il precedente regime previsto dall’art. 7 D.L. 185/2008. Come chiarito dalla circolare n. 44/E/2012, questo regime speciale consente ai soggetti con volume d’affari non superiore a 2 milioni di euro di differire l’esigibilità dell’Iva al momento del pagamento dei corrispettivi.
A norma degli artt. 2 e 3 D.M. 11.10.2012, sono escluse dal regime Iva per cassa alcune operazioni.
Tra le operazioni attive, si ricordano: operazioni effettuate nei confronti di soggetti che non operano nell’esercizio di impresa, arte o professione; operazioni effettuate con applicazione del reverse charge (interno o esterno); operazioni effettuate nell’ambito di regimi speciali di determinazione dell’imposta, tra cui: regime “monofase” (art. 74, c. 1 D.P.R. 633/1972); regime per l’agricoltura e attività connesse (artt. 34 e 34-bis D.P.R. 633/1972); regime del margine per beni usati; regime delle agenzie di viaggi e turismo; agriturismo; operazioni soggette a split payment; cessioni all’esportazione e intracomunitarie; prestazioni di servizi internazionali.