IVA
23 Giugno 2025
L’Agenzia delle Entrate chiarisce: esenzione Iva solo per professionisti sanitari abilitati; prestazioni OSS imponibili.
Con la risposta all’interpello n. 163/2025 l’Agenzia delle Entrate interviene sul trattamento Iva delle prestazioni sanitarie e sociosanitarie rese da una fondazione, con particolare attenzione all’applicazione delle esenzioni previste dall’art. 10, c. 1, nn. 18) e 27-ter) D.P.R. 633/1972.
Il caso riguarda una fondazione senza scopo di lucro, riconosciuta dalla Regione, che opera tramite una società partecipata e gestisce un poliambulatorio accreditato, oltre a progetti di cure domiciliari sia in solvenza sia a carico del Servizio Sanitario Nazionale (SSN) per ultrasessantacinquenni.
La Fondazione, nell’istanza di interpello, chiede se le prestazioni sanitarie rese da medici, infermieri, fisioterapisti e psicologi possano essere fatturate in esenzione Iva ai sensi dell’art. 10, n. 18) D.P.R. 633/1972 e se le prestazioni di cura alla persona svolte dagli Operatori Socio Sanitari (OSS) possano beneficiare dell’esenzione di cui al n. 27-ter) dello stesso articolo.
Richiamando l’art. 10, c. 1, n. 18) D.P.R. 633/1972, è stato ribadito che sono esenti dall’Iva “le prestazioni sanitarie di diagnosi, cura e riabilitazione rese nell’esercizio delle professioni e arti sanitarie soggette a vigilanza, ai sensi dell’art. 99 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con R.D. 27.07.1934, n. 1265, ovvero individuate con decreto del Ministero della Sanità, di concerto con il Ministro delle Finanze”.