IVA
30 Luglio 2025
Allineamento delle soglie forfetario e razionalizzazione normativa in vista del 2026.
L’assetto tributario degli enti del Terzo settore subirà modificazioni sostanziali a partire dal 1.01.2026, in seguito all’approvazione, avvenuta nella seduta consiliare del 22.07.2025, del decreto legislativo attuativo della delega fiscale. La riforma introduce elementi di razionalizzazione che, nell’esperienza applicativa corrente, si rendevano necessari per superare le disomogeneità interpretative emerse nella casistica professionale.
L’unificazione delle soglie rappresenta il cuore della riforma. Il limite precedente di 65.000 euro (applicabile a organizzazioni di volontariato e associazioni di promozione sociale) viene portato a 85.000 euro, creando così un perfetto allineamento con il regime generale di cui all’art. 1, c. 54 e ss. L. 190/2014. L’intervento tocca direttamente l’art. 5, c. 15-quinquies D.L. 146/2021 che disciplina specificamente il regime forfetario per questi enti. La nuova soglia di 85.000 euro si armonizza, inoltre, con le previsioni del D.Lgs. 180/2024 sulla franchigia Iva comunitaria per le piccole imprese (aspetto questo spesso trascurato nell’analisi delle novità normative). Parallelamente, il legislatore ha operato una revisione dell’art. 86, c. 1 del Codice del Terzo settore (D.Lgs. 117/2017). La soglia di 130.000 euro viene sostituita con quella di 85.000 euro. Non si tratta di una modifica marginale: questa variazione produce effetti significativi nell’applicazione pratica del regime agevolativo. È opportuno notare che rimane ferma la possibilità di applicazione di soglie diverse qualora vengano armonizzate in sede comunitaria. La nuova disciplina inoltre elimina per i soggetti del Terzo settore in regime forfetario l’obbligo di certificazione dei corrispettivi.
Per quanto concerne le associazioni e società sportive dilettantistiche (Asd e Ssd), il decreto attuativo della delega fiscale estende esplicitamente la possibilità di optare per il regime speciale disciplinato dalla L. 398/1991 a entrambe le tipologie di enti. Nella sostanza, tale previsione non costituisce una vera novità, quanto piuttosto una formalizzazione normativa di quanto già applicato nella prassi operativa. Il decreto mette finalmente “nero su bianco” che sia Asd che Ssd potranno beneficiare del regime agevolato previsto dalla L. 398/1991 a condizione che nel periodo d’imposta precedente abbiano conseguito proventi da attività commerciali non eccedenti 400.000 euro. L’intervento elimina definitivamente ogni incertezza interpretativa e consolida l’equiparazione tra associazioni e società sportive dilettantistiche nell’accesso alle agevolazioni fiscali settoriali, considerando che la L. 398/1991 originariamente si riferiva esclusivamente alle associazioni senza fine di lucro, mentre la L. 289/2002 ha successivamente equiparato, per la prima volta, le SSD costituite in forma di società di capitali “senza scopo di lucro” alle Asd. In merito, l’Agenzia delle Entrate, attraverso diverse circolari e risoluzioni (si vedano, a titolo esemplificativo, la risoluzione n. 9E/2007 e la circolare n. 18E/2018), aveva già chiarito che le SSD senza scopo di lucro possono applicare la disciplina della L. 398/1991.
Dal punto di vista tecnico-applicativo, assume, infine, particolare rilevanza la sostituzione integrale dell’art. 19-ter D.P.R. 633/1972. La nuova disciplina per gli enti non commerciali che svolgono attività economica in via non esclusiva stabilisce che l’Iva sugli acquisti e sulle importazioni di beni e servizi utilizzati parzialmente per finalità estranee all’attività economica è ammessa in detrazione esclusivamente per la quota imputabile all’attività economica. Il calcolo dell’ammontare detraibile deve essere effettuato secondo criteri oggettivi, coerenti con la natura dei beni e servizi acquistati. Si tratta di una precisazione che, nell’esperienza applicativa, richiederà un attento esame delle modalità operative, particolarmente per quegli enti che operano in settori caratterizzati da attività miste. I soggetti interessati dalla nuova disciplina (enti pubblici, privati e altri enti non commerciali) dovranno pertanto gestire attraverso contabilità separate Iva le attività per cui sono soggetti passivi e quelle per cui non lo sono. Tra questi si annoverano specificamente gli enti pubblici di assistenza e beneficenza, gli enti pubblici di previdenza, l’ACI e gli automobile club.