Amministrazione e bilancio

02 Gennaio 2015

L`accantonamento per garanzia prodotti venduti

La cessione di prodotti comporta per il venditore il sorgere di vincoli di garanzia. Si tratta di costi per le riparazioni o sostituzioni di cui non si conosce l`importo e quando avranno manifestazione numeraria, nel rispetto del principio di prudenza e di competenza economica, devono essere considerati in fase di redazione del bilancio.

L`OIC 31, in sostituzione all`OIC 19, disciplina il trattamento contabile.

Le cessioni di beni sul mercato presuppongono l`instaurarsi di vincoli di garanzia tra venditore e consumatore. Il Codice del Consumo, ad esempio, disciplina la cosiddetta garanzia legale del venditore. Con essa il consumatore ha diritto a ricevere dal venditore un bene conforme a contratto, nonché alle qualità ed ai requisiti promessi dal venditore. Tale responsabilità opera per un periodo di due anni dal momento della vendita o dell`avvenuta consegna. Pertanto, nel rispetto del principio di prudenza e di competenza economica, il permanere di tale situazione, che necessariamente implica un vincolo di natura economica, deve essere considerato in fase di redazione del bilancio con lo stanziamento di un apposito fondo.
I fondi per oneri, come sancito dall`OIC 31, sono iscritti a fronte di passività certe, stimate nell`importo o nella data di estinzione, correlate a componenti negativi di reddito di competenza dell`esercizio in chiusura ma che avranno manifestazione numeraria negli esercizi successivi. Nel caso specifico si tratta del fondo per garanzia prodotti venduti. Alcuni prodotti, infatti, sono venduti con l`impegno da parte del venditore, espresso o tacito, di fornire una garanzia per un determinato periodo successivo alla data di cessione del bene. La garanzia di assistenza può essere erogata in varie forme. Può prevedere la sostituzione del prodotto difettoso, la somministrazione di manutenzioni periodiche o straordinarie, o ancora la riparazione dell`eventuale guasto. A seguito della cessione, quindi, il venditore si assume il futuro onere derivante dall`adempimento dell`impegno di garanzia contrattuale su tali prodotti. Tale onere viene iscritto in bilancio in un apposito fondo garanzia e dovrà essere stanziato nel medesimo esercizio in cui viene rilevato il ricavo della vendita del prodotto. Si tratterà di un accantonamento, quindi una componente negativa di reddito da iscriversi nella voce B.13 di Conto Economico e come contropartita vi sarà l`iscrizione dello specifico fondo tra le passività alla voce B.3 di Stato Patrimoniale. L`entità dell`accantonamento sarà congrua quando sarà tale da coprire tutti i probabili costi che si stima saranno sostenuti per adempiere interamente all`impegno (di garanzia) contrattualmente assunto. Tale stima viene effettuata generalmente sulla base dell`esperienza storica dell`impresa e di elaborazioni statistiche in grado di tenere in considerazione ulteriori variabili correlate all`intervento da effettuarsi.
La stima dei costi stanziati attraverso il fondo oneri deve essere periodicamente riesaminata ed eventualmente rettificata. Lo stesso principio contabile evidenzia la necessità di rivedere le assunzioni ed i parametri utilizzati anche alla luce delle esperienze di fatti più recenti resisi disponibili. Qualora emergesse che il fondo accantonato sia superiore al valore rideterminato, si dovrà ridurlo iscrivendo come contropartita una sopravvenienza attiva da classificare alla voce A.5 di conto economico (in quanto si tratta di una modifica di una stima, così come disciplinato dall`OIC 29). Al contrario, se il fondo dovesse risultare insufficiente sulla base delle nuove stime, esso dovrà essere incrementato con un ulteriore accantonamento.

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