Amministrazione e bilancio

14 Giugno 2018

L'obbligo di tenuta della contabilità di magazzino

Le operazioni di chiusura dei bilanci consentono agli amministratori di verificare l'eventuale istituzione delle scritture che registrano le variazioni intervenute tra le consistenze negli inventari annuali. Riepiloghiamo la disciplina di riferimento e i limiti dimensionali al di sopra dei quali scatta l'obbligo di tenuta.

Cosa affronteremo in questo articolo:

  1. Ambito soggettivo ed esoneri
  2. Riflessi sanzionatori

Come noto, l’art. 14, c. 1, lett. d) D.P.R. 29.09.1973, n. 600 impone, tra l’altro, a società e imprenditori commerciali la tenuta delle scritture ausiliarie di magazzino. Si tratta di una norma tributaria, in quanto la disciplina civilistica non contiene obblighi di contabilizzazione dei mutamenti quantitativi delle scorte in rimanenza.

Il regolamento recante norme per la semplificazione delle scritture contabili, approvato con l’art. 1 D.P.R. n. 695/1996, prevede che la contabilità di magazzino debba essere tenuta a partire dal secondo periodo d’imposta successivo a quello in cui per la seconda volta consecutivamente e congiuntamente:

  • l’ammontare dei ricavi (di cui agli artt. 57 e 85 D.P.R. 22.12.1986, n. 917) sia superiore a € 5.164.568,99;
  • il valore complessivo delle rimanenze finali ecceda € 1.032.913,80.

L’obbligo della contabilità di magazzino cessa a partire dal primo periodo di imposta successivo a quello in cui, per la seconda volta consecutiva, l’ammontare dei ricavi e il valore delle rimanenze finali risultano inferiori a questi limiti.

Opera il ragguaglio dei ricavi ad anno per coloro il cui periodo di imposta è diverso dall’anno solare. Ai fini della determinazione dei limiti dimensionali di cui sopra, non si tiene conto delle risultanze di accertamenti fiscali se l’incremento non supera di oltre il 15% i valori dichiarati.

Ambito soggettivo ed esoneri

In caso di superamento dimensionali e temporali dei limiti previsti dall’art. 1 D.P.R. n. 695/1996, sono obbligati alla predisposizione della contabilità di magazzino le imprese commerciali, industriali e di servizi in contabilità ordinaria, indipendentemente dalla forma giuridica. Ci si riferisce quindi a società di capitali, enti pubblici e privati diversi dalle società che hanno per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciali, società di persone ed enti equiparati quali le società di fatto che esercitino attività commerciali e le società di armamento, imprenditori-persone fisiche, enti non commerciali se esercitano anche un’attività commerciale e imprese agricole e di allevamento, solo se esercitate da società di capitali o di persone.

Risultano invece esonerati dall’obbligo dell’istituzione delle scritture ausiliarie di magazzino, a prescindere dal superamento dei limiti dimensionali, i soggetti specificatamente individuati all’art. 22 D.P.R. 26.10.1972, n. 633: commercianti al minuto che effettuano le cessioni in locali aperti al pubblico, in spacci interni, mediante apparecchi di distribuzione automatica, per corrispondenza, a domicilio o in forma ambulante, soggetti che effettuano prestazioni alberghiere e soggetti che effettuano somministrazioni di alimenti e bevande in pubblici esercizi, nelle mense aziendali o mediante apparecchi di distribuzione automatica. Sfuggono gli imprenditori minori, i lavoratori autonomi e quelli con attività occasionali, gli imprenditori agricoli e anche le imprese che lavorano su commesse di durata ultrannuale per la parte dei materiali direttamente imputabili a tali lavori (C.M. 22.09.1982, n. 36/9/1918).

Riflessi sanzionatori

L’art. 9 D.Lgs. 18.12.1997, n. 472 prevede una sanzione di carattere amministrativo da € 1.032,91 a € 7.746,85, che può essere ridotta nel caso di scarsa rilevanza dell’irregolarità e se non ne è derivato ostacolo all’accertamento delle imposte.

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