Imposte dirette
15 Maggio 2025
La Corte di Cassazione, con l’ordinanza 7.05.2025, n. 11954, si è pronunciata in tema di transfer pricing ex art. 110, c. 7 del Tuir e, in particolare, in ordine alla delineazione strutturale del rapporto di controllo.
Nel ricorso per Cassazione il patrocinio erariale sosteneva la sufficienza, ai fini dell’applicazione della disciplina del transfer pricing, anche di una situazione di controllo indiretto e/o potenziale, che nella specie era stata provata, visto che la società contribuente e quella estera avevano gli stessi soci, facenti capo alla medesima famiglia, e in considerazione del fatto che Alfa Import Srl era l’unica cliente italiana di Alfa Gmbh.
La Cassazione ha ritenuto fondato il motivo, rappresentando come la disciplina sul transfer pricing di cui all’art. 110, c. 7 del Tuir si prefigga l’obiettivo di evitare ingiustificate erosioni dell’imponibile delle aziende, le quali potrebbero spostare profitti in uno Stato a regime fiscale più conveniente, manipolando artificiosamente i prezzi. Pertanto, ai fini fiscali, le operazioni tra imprese associate, di cui una non residente nel nostro Paese, si considerano sempre effettuate al valore normale e non al prezzo concordato tra le parti, con la conseguenza che l’impresa italiana che non abbia operato con prezzi conformi al loro “valore normale” è tenuta a effettuare le opportune rettifiche nella dichiarazione dei redditi.